Cassazione Penale, Sez. 4, udienza 7 luglio 2015, n. 34820

Operazione di caricamento della minipala sul camion: infortunio mortale. Prassi consolidata o contingenti violazioni delle prescrizioni?


 

Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Data Udienza: 07/07/2015

FattoDiritto

1. Il Tribunale di Terni ha affermato la responsabilità dell’imputato in epigrafe in ordine alla reato di omicidio colposo commesso il 6 aprile 2008 nei confronti di M.A.. La sentenza è stata parzialmente riformata dalla Corte d’appello che ha ritenuto la  valenza delle attenuanti generiche ed ha rideterminato la pena. La pronunzia è stata per il resto confermata.
Secondo quanto ritenuto dei giudici di merito la vittima è stata schiacciata sotto una mini pala parzialmente ribaltatasi mentre la si stava caricando sul cassone di un camion. Tale macchina era stata caricata con installata una fresa del peso di circa 700 kilogrammi e la benna del peso di circa 180 kg; sicché il peso complessivo era di circa 840 kg. Il camion non era munito di gru. Pertanto le operazioni avvenivano in modo rischioso, tanto più che sul pianale erano montati altri accessori. In conseguenza, nel corso della detta operazione si determinò il sollevamento delle ruote posteriori della minipala. Si è altresì ritenuto che l’imputato, amministratore delegato della società per azioni omonima e datore di lavoro della vittima, sia stato accondiscendente rispetto alla procedura impropria in questione che era usuale, senza che al riguardo fosse stato mai esercitato alcun serio controllo.
2.Ricorre per cassazione l’imputato deducendo divedi motivi.
2.1 Si considera che il lavoratore, sebbene assunto da pochi giorni, aveva una vasta esperienza nel settore ed aveva ricevuto una solida formazione con particolare riferimento alle attività che avrebbe dovuto svolgere. Inoltre la società dei ricorrente aveva adottato, comunicandolo all’ente committente, un piano operativo per la sicurezza che rispetto al profilo oggetto del processo era senz’altro adeguato giacché prevedeva apposite istruzioni in ordine al carico ed all’impiego dei mezzi meccanici, Inoltre, anche a seguito di informazioni assunte presso funzionari dell’Enel, sì è deciso di subappaltare ad altra società una porzione dei lavori da eseguire. Il subappalto e a stato autorizzato dall’Enel che aveva verificato la idoneità tecnica di I. Per tale ragione era stato stipulato un contratto di nolo freddo di diversi macchinari. Tale società aveva assunto l’impegno contrattuale di consegnare con propri dipendenti i mezzi in questione direttamente sul cantiere di volta in volta aperto, dal quale avrebbe dovuto altresì ritirarli con le medesime modalità. L’elenco dei mezzi indicati comprendeva un camion per il trasporto dei diversi apparati, dotato di gru di sollevamento e con un cassone ampio ed adeguato. Inoltre il geometra A. aveva il compito specifico di interfacciarsi con l’Enel dalla quale riceveva indicazioni sui lavori da eseguire. Dunque il datore di lavoro aveva senza ombra di dubbio previsto un appropriato impiego dei mezzi meccanici ed inoltre la società subappaltatrice aveva individuato nei geometra A. il soggetto incaricato dei coordinamento delle attività di cantiere, che avrebbe quindi dovuto quotidianamente dare le direttive operative. Pertanto vi erano funzioni chiaramente ed espressamente delegate sulla base di contrito di nolo a freddo e di consulenza e coordinamento. Una eventuale responsabilità del ricorrente avrebbe potuto semmai essere configurata solo in relazione alla mancata percezione dell’irregolarità nello svolgimento delle operazioni in questione. La responsabilità è stata ritenuta per aver consentito l’installazione di una prassi irregolare, ma tale apprezzamento è erroneo. Sì è trascurato che l’imputato è legale rappresentante di una società per azioni di grandi dimensioni con cantieri aperti su tutto il territorio nazionale; ed aveva preliminarmente regolamentato correttamente lo svolgimento dell’operazione in questione.
Eventuali responsabilità dunque, secondo il ricorrente, andrebbero addebitate ai responsabili della I., considerando che essa era onerata del carico, dello scarico e del trasporto dei macchinari. Erroneamente sì è ritenuto che si fosse in presenza di una prassi tollerata. In realtà la mancanza di camion munito di gru sì verificò del tutto occasionalmente il giorno del sinistro e d’altra parte il lavoratore era stato assunto solo da pochi giorni. L’imputato, d’altra parte, poteva legittimamente fare affidamento sul fatto che le procedure fossero rispettate.
2.2. Erroneamente si è trascurato, inoltre, che rilievo preponderante nello sviluppo degli accadimenti ha avuto il comportamento del lavoratore. L’evento infatti è stato conseguenza della deliberata e scriteriata scelta di liberarsi delle impalcature presenti sul mezzo, di fuoriuscire dalla cabina e di saltare sul cassone del camion nel tentativo di trovare riparo. Erroneamente i giudici di merito hanno ritenuto che tale comportamento non fosse esorbitante e contrastante con le più elementari regole di sicurezza connesse all’impiego della minipala. D’altra parte il lavoratore aveva al riguardo ricevuto appropriata formazione. Il dato dirimente è, secondo il ricorrente, che il lavoratore non è deceduto a causa del ribaltamento della minipala, ma per il fatto di essere intempestivamente uscito dalla cabina di guida. In conclusione, si è in presenza di comportamento eccezionale ed inopinabile e come tale idoneo ad interrompere il nesso causale.
2.3. Erroneamente è stata liquidata una provvistale di uguale importo nei confronti di tutte le partì civili; così equiparando situazioni molto differenziate. In breve i giudici di merito non hanno adeguatamente esaminato il tema del quantum debeatur.

3. Il ricorso è fondato nei sensi di cui in appresso.
La sentenza impugnata considera che il ricorrente non aveva esercitato alcuna delega formale in capo ad altri soggetti in tema di sicurezza. Inoltre neppure il geometra A., chiamato in causa dall’imputato, aveva un’esclusiva responsabilità del cantiere. Costui sì limitava ad annotare i mezzi e gli attrezzi che ogni giorno gli operai prendevano in uso, scegliendoseli da soli perché già esperti. Egli non era sul cantiere nel corso dei lavori e dunque non poteva certo controllare le fasi di carico e scarico dei mezzi. Ciò è tanto vero che la società del ricorrente era in procinto di nominare un responsabile per il cantiere.
Se ne desume che entra in questione la responsabilità del datore di lavoro. Si considera rilevante che si fossero instaurate prassi operative che hanno avuto un contributo causale nella verificazione del sinistro. È infatti emerso che le operazioni di carico e scarico molte volte venivano effettuate dai dipendenti dell’imputato in modo autonomo e senza la presenza di un controllore; tanto che già altre volte era accaduto che le operazioni fossero compiute utilizzando un camion sprovvisto di gru. L’imputato nella veste di datore di lavoro doveva conoscere tali ripetute modalità operative dei cantieri, diretti in modo informale e semplicistico.
Insomma, l’infortunio non è frutto di un evento estemporaneo ed imprevedibile ma è collegato ad una condotta consolidata nel tempo, consentite o tollerata dall’imprenditore.
In ogni caso, l’eventuale responsabile del lavoratore ove sussistente può essere concorsuale ma non può escludere la preminente responsabilità del datore di lavoro in ordine all’organizzazione del cantiere. D’altra parte, la normativa antinfortunistica è destinata ad ovviare anche alle condotte erronee dei dipendenti. Quanto allo specifico caso, si considera che le strutture di protezioni presenti nella minipala, come bracci e cinture di contenimento, miravano principalmente ad evitare la fuoriuscita del lavoratore del macchinario, non già il suo schiacciamento in caso di ribaltamento. Nei caso di specie, la caduta dall’alto della minipala avrebbe comunque determinato rilevanti conseguenze per il lavoratore. Costui (come ampiamente evidenziato nella prima sentenza) ha agito istintivamente nella indicata situazione di emergenza.
Quanto alle questioni civilistiche si considera che i congiunti hanno sofferto quanto meno un danno di 30,000 euro, importo per il quale vi è stata pronunzia di immediata esecutività.
3.1 Tale apprezzamento è censurabile.
L’imputato esercitava il ruolo di datore di lavoro e conseguentemente, attesa l’assenza di altri subordinati garanti, era tenuto ad assicurare la sicurezza delle operazioni. D’altra parte, non si era in presenza di inosservanza delle cautele occasionale, contingente, bensì ricorrente; sicché si è ritenuto che incombesse l’obbligo di governare il rischio. L’enunciazione è corretta. Questa Corte ha in numerose occasioni (da ultimo S.U. 24 aprile 2014, ThyssenKrupp, rv. 261107) chiarito che la figura del garante è strettamente connessa alla sfera di rischio che occorre gestire. Dunque, correttamente si configura quella del datore di lavoro per i deficit di organizzazione e gestione delle lavorazioni che presentino rischi sistemici non governati efficacemente. Tuttavia, nel caso concreto, né nella prima sentenza né in quella d’appello si indicano le univoche fonti di prova che dimostrano l’esistenza di una prassi consolidata e non di contingenti violazioni delle prescrizioni. L’incertezza su tale punto di decisivo rilievo è ulteriormente alimentata dalia circostanza che la vittima, esperto lavoratore, era stato assunto da pochi giorni.
La sentenza, inoltre, esclude la nomina di un delegato e l’esistenza di un preposto. La posizione del geometra A. non è analizzata univocamente nelle due sentenze di merito. In quella del Tribunale si afferma che la nomina di un preposto come A. ha la funzione di assicurare l’ortodossia antinfortunistica dell’esecuzione delle prestazioni e non esonera da responsabilità il datore di lavoro. Tale affermazione aleggia nella sentenza d’appello senza che vi sia una chiara presa di posizione sui ruoli, che costituisce il presupposto per il giudizio di responsabilità. Si vuol dire che, come si è accennato, mentre un’occasionale inosservanza delle procedure potrebbe essere addebitata al soggetto incaricato della gestione operativa del carico e scarico dei macchinari e quindi di un eventuale preposto; un deficit organizzativo usuale, standardizzato, ben potrebbe attingere la sfera di responsabilità del datore di lavoro.
Da quanto esposto discende che la sentenza va annullata con rinvio, affinché la vicenda sia nuovamente esaminata in fatto ed in diritto, alla luce dei principi sopra indicati.
Va aggiunto per completezza, che le deduzioni in ordine al comportamento del lavoratore sono senz’altro prive di pregio. Nelle sentenze di merito e soprattutto in quella del Tribunale è ben spiegato che si trattò di un tentativo di fuga dalla situazione altamente pericolosa determinata dall’instabilità della benna; comportamento istintivo, ben comprensibile e certamente non rimproverabile (ndr testo incomprensibile).
Infine, va rammentato che questa Corte ha in numerose occasioni diffusamente chiarito che la determinazione dell’entità della provvisionale non può essere oggetto di ricorso per cassazione, trattandosi di statuizione non definitiva suscettibile di rivisitazione nella sede di merito afferente alla liquidazione del danno.

P.Q.M.

Annulla l’impugnata sentenza con rinvio alla Corte d’appello di Firenze per nuovo esame.
Roma 7 luglio 2015

Lascia un commento