Elusione delle obbligazioni civili nei confronti del dipendente a seguito di infortunio sul lavoro. Estinzione per remissione di querela.
Presidente: CARCANO DOMENICO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI
Data Udienza: 10/11/2015
FattoDiritto
Letto il ricorso presentato nell’interesse di B.C. e B.M. avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che il 10/10/2014 che confermava la loro condanna per il reato di cui all’art. 388 cod. pen. per avere tenuto condotte di gestione di beni patrimoniali finalizzate alla elusione delle obbligazioni civili nei confronti del dipendente di B.C., G.F., a seguito di infortunio sul lavoro;
rilevato che le parti deducono la avvenuta remissione di querela, come da atto allegato che attesta la remissione stessa e la accettazione da parte degli imputati; e, comunque, la tardività della querela per essere stato erroneamente individuato il momento di conoscenza del fatto da parte della persona offesa;
ritenuto che la remissione di querela ha comportato la estinzione del reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Roma così deciso nella camera di consiglio del 10 novembre 2015