Cassazione Penale, Sez. 7, 08 novembre 2016, n. 46834

 Ponteggio non idoneo, mancate informazioni ai lavoratori e omessa visita medica. Ricorso inammissibile.


Presidente: AMORESANO SILVIO
Relatore: MENGONI ENRICO
Data Udienza: 23/09/2016

Fatto

1. Con sentenza del 3/4/2015, il Tribunale di Messina dichiarava R.F. – nella qualità di legale rappresentante della RO.CA.DA. soc. coop. a.r.l. – colpevole di quattro contravvenzioni ascrittegli ai sensi del d. Lgs. 9 aprile 2008, n. 91, e lo condannava alla pena di seimila euro di ammenda; in particolare, allo stesso era contestato di aver allestito il ponteggio di un cantiere in modo non idoneo, di non aver impartito a due dipendenti adeguate informazioni in materia di sicurezza sul lavoro e di non averli preventivamente fatti sottoporre a visita medica.

2. Propone appello – poi convertito in ricorso per cassazione – l’imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l’assoluzione da tutti i reati. Il Tribunale avrebbe dichiarato la responsabilità del R.F., capo per capo, in forza di prove incerte e generiche, come tali insuscettibili di fondare un giudizio di colpevolezza; la stessa sentenza, inoltre, avrebbe immotivatamente disatteso le dichiarazioni rese dai testi a difesa, tali da evidenziare l’insussistenza delle fattispecie. La pena, inoltre, risulterebbe eccessiva, specie in rapporto a quella di cui al decreto di condanna opposto (recante, peraltro, indicazione della multa, non già dell’annmenda), alla quale – nel caso – il Tribunale si sarebbe dovuto conformare.
Censure, poi, ribadite con memoria a data 16/6/2016.

Diritto

3. – Il gravame risulta manifestamente infondato.
In primo luogo, deve esser qui ribadito il costante indirizzo di legittimità in forza del quale, in tema di conversione dell’impugnazione ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., l’appello erroneamente proposto avverso la sentenza di condanna a pena pecuniaria non si converte automaticamente in ricorso per cassazione, stante la necessità di avere riguardo – al di là dell’apparente nomen iuris – alle reali intenzioni dell’impugnante ed all’effettivo contenuto dell’atto di gravame, con la conseguenza che, ove dall’esame di tale atto si tragga la conclusione che l’impugnante abbia effettivamente voluto ed esattamente denominato il mezzo di impugnazione non consentito dalla legge, l’appello deve essere dichiarato inammissibile (Sez. U, n. 16 del 26/11/1997, n. Nexhi, Rv. 209336; Sez. 2, n. 47051 del 25/9/2013, Ercolano, Rv. 257481; Sez. 5, n. 35442 del 3/7/2009, Mazzola, Rv. 245150); orbene, proprio questa ipotesi si ravvisa nel caso di specie, nel quale il ricorso ha sviluppato soltanto considerazioni in punto di mero fatto, richiamando diffusamente – capo per capo – plurime testimonianze e riscontri istruttori, per poi concludere per l’assoluzione dell’imputato.
Dal che, la palese inammissibilità del gravame al riguardo. E con la precisazione che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l’oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247)
4. Negli stessi termini, poi, si conclude quanto al trattamento sanzionatorio.
Ed invero, ed al di là dell’errata indicazione della pena pecuniaria da parte del G.i.p., si osserva che il Tribunale non aveva alcun obbligo di ribadire – in caso di condanna – la stessa misura già disposta con decreto penale, non trovando tale assunto conferma in alcuna disposizione di legge. La pena, piuttosto, è stata congruamente individuata dal Giudice di merito con richiamo ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., e peraltro previa riunione dei reati (pur contravvenzionali) sotto il vincolo della continuazione.
5. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2016

Lascia un commento