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Cassazione Penale, Sez. 7, Ord. 15 ottobre 2015, n. 41413

Violazioni in materia di sicurezza. Ricorso inammissibile.


 

Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GAZZARA SANTI
Data Udienza: 10/07/2015

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
Z.A. N. IL 17/03/1963
avverso la sentenza n. 913/2011 TRIBUNALE di FORLI’, del 25/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata il Tribunale di Forlì ha dichiarato Z.A., perché, quale legale rappresentante della ditta E., si era reso responsabile di diverse violazioni alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro, ex art. 159, co. 1, lett. c) e d), d.Lvo 81/08, con condanna del prevenuto alla pena di euro 6.000,00 di ammenda;
-che la difesa dell’imputato, avverso detta decisione ha proposto appello, qualificato ex art. 568 co. 5 cod.proc.pen. quale ricorso per cassazione;
-che l’atto di impugnazione risulta sottoscritto esclusivamente dal difensore di fiducia dell’Z.A., avv. Omissis, il quale, al momento del deposito dell’atto di gravame, non era ancora iscritto nell’Albo Speciale degli Avvocati Cassazionisti;
-che, pertanto il ricorso è inammissibile, ex art. 613 cod.proc.pen., con le conseguenze di legge;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 10/7/2015.

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