Cassazione Penale, Sez. 7, udienza 22 maggio 2015, n. 32852

Violazioni alla normativa sulla sicurezza nel lavoro. Ricorso inammissibile.


 

Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MULLIRI GUICLA
Data Udienza: 22/05/2015

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
B.A., nato a Omissis
imputato artt. 146 e 147 D.Lgs. 81/08
avverso la sentenza del Tribunale di Bari del 7.10.13
Sentita la relazione del cons. Omissis;

osserva

Premesso che il ricorrente è stato ritenuto responsabile di violazione alla normativa sulla sicurezza nel lavoro e condannato alla pena di 2100 € di ammenda;
Rilevato che, contro tale decisione, è stato proposto appello che, però, è stato convertito in ricorso stante la non appellabilità (art. 593 co. 3 c.p.p.) di questo tipo di sentenza;
Constatato che il gravame è stato avanzato da difensore non abilitato (perché non iscritto nel prescritto albo speciale ex art. 613 c.p.p.);
Considerato che ciò dà luogo ad una causa di inammissibilità preliminarmente assorbente rispetto ai restanti motivi di ricorso;
Osservato che, alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 €.

P.Q.M.

Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 €.
Così deciso in Roma nell’udienza del 22 maggio 2015

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