Cassazione Penale, Sez. F, 28 ottobre 2016, n. 45514

La responsabilità degli imputati non è stata affermata dal primo giudice sulla base della violazione dell’art. 122 d.lgs 81/2008 che riguarda i lavori in quota, ma sulla base della inosservanza dell’art. 139 cit divo che impone, al fine di evitare il rischio di caduta dei lavoratori dall’impalcatura (rischio peraltro previsto nel piano di sicurezza), che il piano di calpestio abbia una larghezza non inferiore a cm 90, ben più ampia di quella di cm 49 accertata.
La censura dedotta è dunque del tutto infondata in quanto fa riferimento alla violazione della normativa sui lavori in quota che, nella fattispecie è inconferente, sostanziandosi la condotta omissiva dell’odierno ricorrente e del coimputato nella violazione di altra norma del Testo Unico sulla sicurezza del lavoro, riguardante la struttura del piani di lavoro su cavalletto.


Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA
Data Udienza: 25/08/2016

FattoDiritto

Z.G. e S.G., per il tramite del difensore, hanno proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania emessa il 8.2.2016 in parziale riforma (quanto alla declaratoria di prescrizione del reato contestato al capo B) della sentenza del Tribunale di Modica del 11.6.012, con la quale, al capo a), sono stati ritenuti colpevoli del reato 113, 590 co 3 c.p- per avere, in cooperazione fra loro, nella qualità di soci amministratori della impresa edile G & G con sede in Modica, cagionato al lavoratore M.G., lesioni personali gravi per colpa consistita in imprudenza e violazione delle norma antinfortunistiche.
Dalla ricostruzione dell’infortunio contenuta nelle sentenza di merito, è risultato che il dipendente M.G., mentre era intento ad installare un condizionatore, cadeva dal ponte a cavalletto sul quale era posizionato procurandosi le lesioni di cui al capo di imputazione.
Era stato accertato dai giudici di merito che gli imputati avevano affidato i lavori di installazione di un condizionatore al lavoratore M.G. senza aver proceduto ad una verifica della idoneità dell’impalcatura su cui lavorava, avente piano di calpestio largo 49 cm, non rispondente alle prescrizioni dettate dall’art. 139 d.lgs 81/2008 e relativi allegati, secondo cui la larghezza dell’impalcato “non deve essere inferiore a cm 90 e le tavole che lo costituiscono, oltre risultare ben accostate fra loro e a non presentare parti in sbalzo superiori a 20 cm, devono essere fissati, ai cavalletti di appoggio”.
Inoltre il lavoratore non era provvisto di dispositivi di protezione individuali, fra i quali il casco.
La difesa ha dedotto, con unico motivo, violazione di legge per avere giudici di seconde cure, recependo l’indicazione del primo giudice, ritenuto erroneamente applicabile la normativa sui lavori in quota, pur non sussistendone i presupposti, in quanto il lavoratore infortunato si trovava all’altezza di m 1,07 dal suolo. Si trattava dunque, secondo la difesa, di una altezza dal piano del pavimento inferiore ai due metri richiesti per l’applicabilità della normativa anzidetta. Inoltre l’impalcatura non poteva essere definita quale ponte su cavalletto sulla base di quanto dichiarato dal teste dipendente della ASP 7.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Come correttamente osservato dai giudici di appello, la responsabilità degli imputati non è stata affermata dal primo giudice sulla base della violazione dell’art. 122 d.lgs 81/2008 che riguarda i lavori in quota, ma sulla base della inosservanza dell’art. 139 cit divo che impone, al fine di evitare il rischio di caduta dei lavoratori dall’impalcatura (rischio peraltro previsto nel piano di sicurezza), che il piano di calpestio abbia una larghezza non inferiore a cm 90 , ben più ampia di quella di cm 49 accertata.
La censura dedotta è dunque del tutto infondata in quanto fa riferimento alla violazione della normativa sui lavori in quota che, nella fattispecie è inconferente, sostanziandosi la condotta omissiva dell’odierno ricorrente e del coimputato nella violazione di altra norma del Testo Unico sulla sicurezza del lavoro, riguardante la struttura del piani di lavoro su cavalletto.
L’altra doglianza, riguardante la tipologia della struttura sulla quale stava lavorando il dipendente infortunato, è del tutto generica, priva di specificazione, oltre che involgente una valutazione in fatto non consentita in sede di legittimità.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Segue per legge la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 2.000.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 25.8.2016.

Lascia un commento