Nella pubblica amministrazione la nomina di un dirigente/datore di lavoro è un
vero e proprio atto dovuto che gli organi di governo devono compiere necessariamente al momento del proprio insediamento.
E se tale atto dovuto venisse omesso,
l’organo obbligato, oltre a rispondere penalmente di tale omissione ex art. 328 c.p., sarà inevitabilmente (cor)responsabile anche della mancata realizzazione del sistema prevenzionale interno e quindi dell’inadempimento dei doveri di sicurezza.
Un principio che benché “non del tutto pacifico in dottrina e giurisprudenza”, è stato espressamente sancito dall’ultima parte della lettera b, dell’art. 2 del D.Lgs. 81/2008 dove si indica che
in caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo.
Pubblichiamo un breve saggio sul diritto della salute e sicurezza sul lavoro pubblicati da Olympus (Working Paper), dal titolo L’individuazione e le responsabilità del datore di lavoro e dei dirigenti in materia di sicurezza sul lavoro a cura di Francesco Stolfa, avvocato a Trani e docente nel Master in Gestione del Lavoro e delle relazioni sindacali dell’ Università di Bari.
Nel saggio viene segnalato che i rapporti fra organo di vertice e dirigente nominato datore di lavoro
sono sostanzialmente assimilabili a quelli fra i soggetti della cosiddetta delega di funzioni, fermo restando che, in questo caso, naturalmente, così come accade anche per il direttore di unità produttiva, il contenuto della delega è stabilito dalla legge e comprende necessariamente tutti i doveri prevenzionali, compresi quelli indelegabili ex art. 17.
Viene ribadito inoltre che in caso di
mancata creazione del complessivo sistema prevenzionale previsto dalla legge
i dirigenti
non potranno certo ritenersi assolti dai doveri di sicurezza connessi alle loro funzioni.
Fonte: Olympus