Pubblichiamo il documento contenente il parere e le proposte del coordinamento spontaneo di ispettori del Ministero del Lavoro.
La legge delega di riforma del lavoro, il cosiddetto Jobs Act, assegna al Governo, tra gli altri, il compito di istituire una Agenzia Unica delle ispezioni del lavoro e di potenziare il coordinamento tra DTL/DRL del Ministero del lavoro, INPS, INAIL, servizi ispettivi delle aziende
Decreto legislativo sull’istituzione dell’Agenzia unica ispettiva.
La possibilità di istituire tale Agenzia discende dalla necessità condivisa universalmente di coordinare gli interventi ispettivi e di armonizzarne gli indirizzi e i criteri di giudizio che spesso divergono da interventi a intervento anche nel breve raggio di qualche chilometro.
Questo ha sollevato un dibattito tra le forse sindacali del settore e tra queste e un Coordinamento spontaneo costituito da ispettori del Ministero del Lavoro.
Questi ultimi, oltre al dibattito sollevato da una lettera aperta alle organizzazioni sindacali che pubblichiamo, hanno prodotto una Circolare, la n.21, in cui avanzano proposte di modifica della bozza in preparazione a livello ministeriale. Pubblichiamo anche questo documento.
In sintesi queste le indicazioni:
1) Possibilità di verifiche più efficaci in settori dove i compiti dei tre Organi di Vigilanza si intersecano, spesso sovrapponendosi (infortuni sul lavoro, casse integrazioni in deroga, etc.). Possibilità di controlli incisivi nel settore dell’edilizia, mediante l’impiego delle professionalità specifiche presenti all’interno delle Direzioni Territoriali del Lavoro (Ispettori Tecnici). Allo stato attuale, INPS ed INAIL, che pure eseguono ordinariamente controlli nei cantieri, tralasciano del tutto l’aspetto della sicurezza del lavoro, dando vita a controlli assolutamente incompleti. Riteniamo che la scelta fatta finora dal Parlamento di discostarsi dall’originario testo governativo di modifica dell’articolo 117 della Costituzione (ora C.2613) sia sbagliata perché consentirà di mantenere l’estrema frammentazione (unica in Europa e nel resto dei Paesi civilizzati) dei controlli svolti da circa 250 Servizi diversi appartenenti al servizio sanitario nazionale: gli SPSAL delle ASL e i SIA delle ARPA. Almeno fino a quando non sarà istituita una vera Agenzia, ci auguriamo che vengano aumentati i settori di vigilanza “concorrente” che sono elencati nel DPCM 412/1997, aggiungendo quelli con un indice di inabilità permanente superiore a 4, quale spartiacque previsto dal DM 388/2003 per i corsi di primo soccorso;
2) Istituzione di una banca dati unitaria per lo svolgimento di un’efficace azione ispettiva sul territorio. Allo stato attuale, ogni Ente ha un proprio database delle aziende ispezionate e, dunque, non è possibile dare luogo ad una programmazione incisiva delle verifiche, con i rischi sopra evidenziati. L’unificazione delle banche dati detenute da ciascun organismo consentirebbe una fase di programmazione più efficace e la razionale selezione di obiettivi sensibili, ovvero distorsivi del mercato del lavoro anche per l’impatto sociale, determinando univoche forme di contrasto. Resta tutt’ora irrealizzato il SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione), previsto dall’articolo 8 del D.Lgs. 81/2008 che consentirebbe, tra l’altro, l’applicazione del precetto normativo della sospensione per gravi e reiterate violazioni sulla salute e sicurezza dei lavoratori citato nell’articolo 14 del medesimo decreto legislativo. Senza questo mezzo, si continuerà a permettere agli imprenditori più “disinvolti” di perpetuare nel loro comportamento che spesso causa morti o malati per cause lavorative. Le cronache di queste ultime settimane e i continui appelli di molti, tra cui il Presidente della Repubblica, dovrebbero far riflettere e decidere di cambiare radicalmente.
3) Superamento dell’esigenza di un continuo coordinamento sul territorio tra gli Enti sopraindicati per lo svolgimento dell’attività ispettiva. Detto coordinamento, istituzionalizzato dal D.Lgs. n. 124/2004, non si è mai compiutamente realizzato, a causa dell’autonomia progressivamente acquisita dagli Enti vigilati dal Ministero del Lavoro e della divergenza degli obiettivi assegnati ai diversi Organi di Vigilanza che impedisce di fatto una effettiva condivisione dell’azione ispettiva. Ciò determina continue sovrapposizioni di interventi ed il rischio concreto di duplicazioni (o triplicazioni) delle verifiche nei confronti delle medesime aziende in un arco temporale anche ristretto, soprattutto nelle realtà territoriali medio – piccole.
4) Razionalizzazione e semplificazione del procedimento ispettivo, nell’ottica di maggior efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, attraverso il superamento della parcellizzazione delle competenze. Al momento, infatti, l’ispezione che ciascuno dei tre Enti avvia per conto proprio dà avvio ad un “giro” di verbali tra Uffici e alla necessità di ritornare in azienda, con aggravio di costi per le amministrazioni e per le aziende.
5) Svolgimento di verifiche ispettive complete sotto ogni aspetto collegato al rapporto di lavoro. L’istituzione di un’unica Agenzia, con la confluenza al proprio interno di personale dotato di competenze analoghe, ma caratterizzate da una propria specificità, garantirebbe, in maniera sistematica e non occasionale ed estemporanea, l’effettuazione di controlli più approfonditi sulle aziende, sotto un’unica direzione, con i medesimi poteri e con prassi operative ed organizzative unificate.
6) Omogeneizzazione dei poteri conferiti agli organi verificatori, con previsione di indirizzi operativi uniformi – sotto il profilo dell’accesso ispettivo e dello svolgimento dell’attività ispettiva – e conseguente garanzia di parità di trattamento per le aziende ispezionate.
7) Effettuazione di verifiche “tombali”, nel limite dei cinque anni di prescrizione delle eventuali irregolarità di carattere amministrativo, contributivo ed assicurativo. Con l’Agenzia unica sarebbe possibile effettuare controlli molto più approfonditi e più ampi temporalmente, garantendo alle aziende un “salvacondotto” per il passato già sottoposto a verifica.
8) Dati statistici effettivamente reali e completi, relativamente alle irregolarità riscontrate, alle sanzioni comminate ed incassate, ai contributi o premi assicurativi evasi. Allo stato, infatti, ogni Amministrazione fornisce separatamente le statistiche con i risultati delle proprie verifiche, con il rischio concreto che dati già forniti possano essere duplicati.
9) Uniformità di trattamento, sotto il profilo economico ed organizzativo, per tutto il personale ispettivo inserito nell’Agenzia, in particolare grazie ai risparmi di spesa derivanti dal migliore uso di risorse umane e strumentali. Le possibilità offerte dai contratti di lavoro del comparto “agenzie” permetterebbero un più corretto inquadramento del personale ispettivo secondo le sue peculiari funzioni, tra cui quella di polizia giudiziaria, senza tralasciare l’annoso problema dell’assenza di auto di servizio, di cui sarebbe possibile dotarsi beneficiando dell’autonomia finanziaria prevista dal D.Lgs. 300/1999 che disciplina l’istituzione delle agenzie.