Circolare Inl n. 7 del 6 maggio 2019
Art. 1, comma 1175, L. 296/2006 – benefici normativi e contributivi e rispetto della contrattazione collettiva.
La Circolare n. 7 del 6 maggio 2019 fornisce chiarimenti sull’applicazione dei benefici normativi e contributivi definiti dalla L. 296/2006.
a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Ai fini dell’ottenimento e della verifica del beneficio è condizione imprescindibile il trattamento economico e normativo garantito ai lavoratori:
si ritiene che anche il datore di lavoro che si obblighi a corrispondere ai lavoratori dei trattamenti economici e normativi equivalenti o superiori a quelli previsti da tali contratti, possa legittimamente fruire dei benefici normativi e contributivi indicati dall’art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006.
Lo scostamento da quanto previsto dai contratti collettivi causerà la perdita del beneficio.
Leggi anche la Circolare INL n. 3 del 25 gennaio 2018 sulla “mancata applicazione dei contratti collettivi sottoscritti da organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale – attività di vigilanza”.