Fonte: Insic
Pubblicata dal Ministero dell’Interno, Corpo dei Vigili del Fuoco, la Circolare n. 3277 del 16 marzo 2016, in merito ai chiarimenti sull’istituto della deroga di cui all’articolo 7 del DPR 151/2011.
La circolare precisa che l’istituto della deroga alle norme di prevenzione incendi scaturisce dalla necessità di temperare la rigidità delle norme prescrittive e consente al professionista, attraverso l’analisi di rischio, di individuare e proporre misure alternative ed equivalenti, sotto il profilo della sicurezza antincendio, a quelle prescritte dalla regola tecnica.
Condizione necessaria per presentare istanza di deroga è, pertanto, l’esistenza di una regola tecnica di prevenzione incendi emanata dal Ministro dell’Interno, non potendosi attivare tale istituto in presenza di linee guida, guide tecniche o linee di indirizzo.
Il Codice di Prevenzione Incendi (DM 3 agosto 2015) riguarda le attività di cui all’allegato I del decreto del DPR 151/2011 individuate con i numeri: 9; 14; da 27 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64;70; 75, limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali adibiti al ricovero di natanti e aeromobili.
Per tali attività in precedenza non normate, cioè prive di una specifica regola tecnica di prevenzione incendi, l’emanazione del DM 3 agosto 2015 ha reso possibile l’attivazione del procedimento di deroga.
Ferma restando la libertà del professionista di individuare le misure tecniche che ritiene di adottare a compensazione del rischio derivante dall’impossibilità di ottemperare ad alcune disposizioni, il Dipartimento fissa le seguenti indicazioni per l’utilizzo della deroga:
- Per le attività rientranti nel campo di applicazione del DM 3 agosto 2015: il ricorso all’istituto della deroga è codificato al capitolo G.2.5.4.3 dell’allegato 1;
- Per le attività regolamentate da specifica regola tecnica non rientrante nel campo di applicazione del D.M. 3 agosto 2015: l’adozione delle singole misure previste nel DM 3 agosto 2015 non assicura automaticamente l’accoglimento dell’istanza di deroga in quanto le norme tecniche ivi riportate fanno parte di strategie organiche ai fini della sicurezza antincendio, che è assicurata solo con una applicazione integrale delle stesse;
- Per le attività non regolamentate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi: non è consentito il ricorso all’istituto della deroga;
- Per le attività regolamentate da specifica regola tecnica e rientranti anche nel campo di applicazione del DM 3 agosto 2015 ( ad es. scuole, che hanno Regola tecnica nel D.M. 26/08/1992, per la quale è in corso di emanazione una specifica Regola Tecnica Verticale): i VVF riportano un caso specifico. Quello del titolare dell’attività scolastica che nel progetto di adeguamento o di nuova realizzazione, voglia utilizzare le norme contenute nel D.M. 26/08/1992 e per alcune di tali misure, e voglia far ricorso all’istituto della deroga utilizzando singoli capitoli dell’allegato 1 al D.M. 03/08/2015. A questi, secondo il Dipartimento VVF, non è assicurato l’automatico accoglimento dell’istanza in quanto le norme tecniche ivi riportate fanno parte di strategie organiche ai fini della sicurezza antincendio che sono assicurate solo con una applicazione integrale delle stesse.