Con la circolare numero 26 dello scorso 9 maggio, l’Inail ha fornito le istruzioni per l’attuazione delle disposizioni contenute nei commi 129 e 130 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2014 e nel successivo decreto interministeriale del 14 febbraio.
In queste disposizioni è infatti previsto un ulteriore aumento in via straordinaria del 7,57% degli indennizzi, in attesa dell’introduzione del meccanismo di rivalutazione automatica degli importi indicati nella tabella indennizzo danno biologico.
L’Inail avverte che gli importi dovuti saranno erogati d’ufficio.
L’aumento si applica, a decorrere dal primo gennaio 2014, agli importi dell’indennizzo per danno biologico fissati dal decreto ministeriale del 12 luglio 2000, e si aggiunge a quello dell’ 8,68% previsto dal decreto del 27 marzo 2009.
I relativi importi saranno erogati d’ufficio tramite procedura informatica, secondo le consuete modalità di pagamento delle prestazioni economiche.
Sono state così attuate le disposizioni per il miglioramento delle prestazioni economiche dell’Inail contenute nella legge di stabilità, che ha inoltre previsto, per i superstiti di lavoratori deceduti a partire dallo scorso primo gennaio che hanno diritto alla rendita, ai sensi dell’articolo 85 del Testo unico infortuni, l’erogazione della prestazione calcolata sulla base del massimale di retribuzione per il settore industria fissato per legge.
Con altra lettera circolare, la n. 25 del 7 maggio 2014 (“Riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Provvedimenti attuativi dell’art. 1, comma 128, legge 147/2013. Misura della riduzione per il 2014 e modalità applicative”) l’Inail ha inoltre fornito le attese istruzioni per la concreta applicazione della riduzione stessa.
La misura percentuale dell’importo dei premi e contributi dovuti per l’anno 2014 è pari al 14,17% e riguarda tutti i soggetti tenuti all’obbligo assicurativo ad eccezione di alcune fattispecie aziendali con esposizioni oltremodo rilevanti (elencate nella legge 147/2013).
Le previsioni di favore si applicano alle aziende “virtuose”, che hanno registrato nel triennio 2010-2012 un andamento infortunistico pari o inferiore a quello medio nazionale della lavorazione o attività svolta.
L’Inail chiarisce inoltre nello stesso documento che, riguardo alle attività lavorative avviate di recente e comunque da non oltre un biennio, la riduzione del 14,17% si applicherà su istanza telematica, con la quale il soggetto attesterà il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.