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Circolazione di veicoli in azienda

Pubblichiamo  una nota dell’Avv. Rolando Dubini su una sentenza della Cassazione in merito alla circolazione interna alle aziende.


La sentenza della Corte di Cassazione con Sentenza n. 24202 del 5 giugno 2015 riconosce la responsabilità del datore di lavoro in materia di circolazione di veicoli condotti dai propri dipendenti nel perimetro aziendale.

La responsabilità aziendale deriva dalla violazione dell’articolo 62 del Testo Unico Sicurezza sul Lavoro D.Lgs. 81/2008, in quanto, anche se è presente in azienda la segnaletica verticale, la mancanza totale della segnaletica orizzontale (“strisce bianche”) comporta responsabilità del datore nella concausa dell’investimento di un pedone da parte di un mezzo condotto dal dipendente dell’impresa.

Il rappresentante legale dell’azienda veniva in Appello condannato per il delitto di lesioni colpose in danno del pedone, ciò in quanto dalle indagini emergeva che negli spazi aziendali non vi erano strisce pedonali e l’incidente si era verificato mentre la vittima stava attraversando il parcheggio, dopo avere lasciato in sosta la sua moto – ape e che la presenza delle vie sicure di attraversamento avrebbe evitato l’evento.

La sentenza veniva impugnata in Cassazione per erronea applicazione della legge e vizio della motivazione, poiché l’art. 64 del T.U. nulla prevede circa le strisce pedonali. Inoltre il pedone non doveva trovarsi nei luoghi aziendali ed, essendo stato investito dalla ruota posteriore del mezzo aziendale, era chiaro che si trattava di una distrazione dello stesso. L’evento causava l’amputazione della gamba sinistra al pedone.

La Corte motiva la fondatezza del ricorso partendo dalla considerazione che la sicurezza dei luoghi di lavoro trova una specifica disciplina nel D.Lgs. 81/2008 agli artt. 62 e seg. In specie, l’art. 63, al primo comma, dispone che i luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell’allegato IV. L’art. 64, lett. a), dispone, inoltre, che è obbligo del datore di lavoro di provvedere a che i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all’articolo 63, commi 1, 2 e 3.

Alla luce di ciò le vie di circolazione devono essere pensate e calcolate in modo tale da poter essere fruite facilmente ed in sicurezza e le zone di pericolo devono essere segnalate in modo chiaramente visibile.

Inoltre circa la negligenza della vittima e dell’investitore, non è sufficiente ad escludere la responsabilità dell’imputata, proprio perché le norme di sicurezza mirano a prevenire situazioni di pericolo che sono determinate principalmente dalla disattenzione dei soggetti coinvolti. Pertanto la conclamata negligenza di ambedue i protagonisti dell’incidente, ai fini di prevenzione, non può essere considerata un fatto imprevedibile.

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