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Conformità della scala portatile al D.Lgs. 81/2008

Fonte: Ambiente e Lavoro
articolo di Luca Rossi, ingegnere, ricercatore del Laboratorio cantieri temporanei o mobili del Dipartimento innovazioni tecnologiche presso INAIL.
 


La scala portatile è una attrezzatura di lavoro dotata di pioli o gradini sui quali una persona può salire, scendere e sostare per brevi periodi. Essa permette di superare dislivelli e raggiungere posti di lavoro in quota e può essere trasportata e installata a mano, senza l’ausilio di mezzi meccanici.

Il suo utilizzo è disciplinato dal D.Lgs. 81/2008 che all’art.111 (Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota) comma 3, dispone che il datore di lavoro utilizzi una scala portatile quale posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l’utilizzo di altre attrezzature (per esempio, i trabattelli, le PLE), considerate più sicure, non sia giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure dalle caratteristiche del sito che non può modificare.

Le scale portatili da utilizzare nei luoghi di lavoro devono essere conformi al D.Lgs. 81/2008, esse non sono  coperte da direttiva specifica e non possono essere marcate CE.

La dimostrazione della rispondenza della scala portatile ai requisiti del D.Lgs. 81/2008 è a carico del fabbricante che ha due opzioni:

  • dimostrare con calcoli e/o prove, mediante l’applicazione di una specifica di prodotto da lui ritenuta opportuna, di aver soddisfatto i requisiti di cui all’art. 113 (Scale)
  • applicare l’Allegato XX.

Questa seconda possibilità prevede che:

  • la scala portatile sia costruita conformemente alla norma tecnica UNI EN 131 – 1 e 2;
  • il costruttore fornisca le certificazioni previste dalla norma tecnica UNI EN 131 – 1 e 2 emesse da un laboratorio ufficiale;
  • la scala portatile sia accompagnata da un foglio o libretto recante una serie di informazioni sul tipo di prodotto, sul corretto impiego dello stesso, sulla manutenzione e conservazione. Sul libretto dovranno inoltre essere riportati gli estremi del laboratorio che ha effettuato le prove previste dalla norma tecnica UNI EN 131 – 1 e 2 i numeri di identificazione dei certificati e la data del loro rilascio. Dovrà infine  essere riportata una  dichiarazione del costruttore di conformità alla norma tecnica UNI EN 131 – 1 e 2.

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