Conformità della scala portatile al D.Lgs. 81/2008

Fonte: Inail


Pubblichiamo la documentazione redatta dall’Ing. Luca Rossi, ricercatore del Laboratorio cantieri temporanei o mobili del Dipartimento Innovazioni Tecnologiche presso INAIL sul tema delle scale portatili.

Ricordiamo che la scala portatile è una attrezzatura di lavoro dotata di pioli o gradini sui quali una persona può salire, scendere e sostare per brevi periodi. Essa permette di superare dislivelli e raggiungere posti di lavoro in quota e può essere trasportata e installata a mano, senza l’ausilio di mezzi meccanici.

Il suo utilizzo è disciplinato dal D.Lgs. 81/08 che all’art.111 (Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota) comma 3, dispone che il datore di lavoro utilizzi una scala portatile quale posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l’utilizzo di altre attrezzature (per esempio, i trabattelli, le PLE), considerate più sicure, non sia giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure dalle caratteristiche del sito che non può modificare.

> Scale portatili, Ing. Luca Rossi

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