fonte: Ministero del Lavoro
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 1° aprile 2021, n. 44 recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici“.
Il provvedimento prevede ulteriori misure restrittive per il contenimento della pandemia: nel periodo dal 7 aprile 2021 al 30 aprile 2021, il territorio nazionale sarà suddiviso esclusivamente in “zone arancioni” e “zone rosse”.
Nel pubblico impiego, al fine di semplificare le assunzioni di cui all’art. 1, comma 446, L. 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), le Amministrazioni Pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere all’assunzione a tempo indeterminato – pure con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga – fino al 31 maggio 2021 in qualità di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa (Legge di Bilancio 2020, art. 1, comma 495). Esteso al 31 maggio 2021 anche il termine per consentire il completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato avviate ai sensi dell’art. 1, comma 207, terzo periodo, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), con autorizzazione alla proroga dei contratti a tempo determinato fino al 31 maggio 2021 (Legge di Bilancio 2019, art. 1, comma 446, lett. h).
Inoltre, il provvedimento introduce importanti misure di semplificazione delle procedure per lo svolgimento dei concorsi pubblici, nel rispetto comunque del profilo comparativo.
Novità anche per il Terzo Settore, con l’estensione della platea degli organismi destinatari delle disposizioni dettate dalla normativa emergenziale in materia di svolgimento delle assemblee (art. 106, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in L. 24 aprile 2020, n. 27).
Per maggiori dettagli, consulta il Decreto.