Covid-19: firmato il DPCM 12 ottobre 2020

DPCM 12 ottobre 2020

Il DPCM 12 ottobre 2020 fa seguito al DL 7 ottobre 2020, che aveva già stabilito la proroga dello stato di emergenza fino al 31 Gennaio 2021.

Le misure del nuovo Decreto impongono nuove restrizioni che resteranno in vigore per i prossimi 30 giorni, per cercare di limitare l’innalzamento dei contagi delle ultime settimane.

Tra le misure di interesse generale:

  • Sono proibite tutte le situazioni di assembramento e va mantenuta, sempre, la distanza interpersonale di 1 metro. “Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento.”
  • Anche nelle case private, feste e ritrovi sono limitati a un massimo di 6 persone. La mascherina è obbligatoria se in casa sono presenti persone non conviventi.
  • Per feste legate a cerimonie civili e religiose il limite è stabilito in 30 partecipanti.
  • Chiese e Musei devono assicurare il distanziamento e le misure di sicurezza idonee a evitare il contagio.
  • Sono sospese le gite scolastiche, mentre la modalità di formazione a distanza segue rappresentando una alternativa possibile per favorire il distanziamento e ridurre i contagi all’interno delle istituzioni scolastiche
  • È previsto il potenziamento dello Smart Working e sono“incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva”.
  • Sono sospese le attività sportive non professionali.
  • Alle competizioni sportive professionali è consentito l’accesso del 15% del pubblico rispetto alla capacità totale della struttura, e comunque non oltre 1000 spettatori all’aperto e 200 al chiuso. “Le regioni e le province autonome, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire, d’intesa con il Ministro della salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti; con riferimento al numero massimo di spettatori per gli eventi e le competizioni sportive non all’aperto, sono in ogni caso fatte salve le ordinanze già adottate dalle regioni e dalle province autonome.”
  • Gli sport di contatto sono ammessi sono a livello professionale, rispettando i protocolli di sicurezza dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva.
  • Per quanto riguarda Cinema o Teatri resta il limite di 200 partecipanti al chiuso e di 1000 all’aperto, con il vincolo di un metro tra un posto e l’altro e di assegnazione dei posti a sedere. “Le regioni e le province autonome, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire, d’intesa con il Ministro della salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi; con riferimento al numero massimo di spettatori per gli spettacoli non all’aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche o altri luoghi chiusi, sono in ogni caso fatte salve le ordinanze già adottate dalle regioni e dalle province autonome.”
  • La mascherina diventa obbligatoria anche all’aperto, e anche se si è soli, a meno che non si pratichi la corsa o altra attività sportiva.
  • Divieto di assembramento davanti a bar e ristoranti dalle 21.
  • Chiusura anticipata di tutti i locali alle 24 con servizio al tavolo, e fino alle ore 21.00 in assenza di servizio al tavolo. “Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.”
  • “Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre ilrischio di contagio nelsettore diriferimento o in settori analoghi.”

Rimandiamo al testo completo dell’articolo per tutte le ulteriori disposizioni.

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