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Covid 19: il nuovo Dpcm 3 dicembre 2020

nuovo DPCM 3 dicembre 2020

fonte: Ministero della Salute e Inail


È stato firmato il 3 dicembre 2020, dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il nuovo Dpcm volto a contrastare la diffusione del nuovo coronavirus sull’intero territorio nazionale.
Le disposizioni del decreto entrano in vigore dal 4 dicembre e saranno vigenti fino al 15 gennaio 2021.

In sintesi i principali contenuti del Decreto.

Festività natalizie
  • Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse Regioni o Province Autonome. Nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato anche ogni spostamento tra Comuni. Sono fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito sempre il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune;
  • Confermato il coprifuoco dalle 22 alle 5. A Capodanno viene esteso fino alle 7 del mattino del 1 gennaio 2021;
  • Gli italiani che andranno all’estero per turismo dal 21 dicembre al 6 gennaio al rientro dovranno sottoporsi alla quarantena. Anche i turisti stranieri che arrivano in Italia nello stesso periodo dovranno sottoporsi dalla quarantena.
  • Fino al 6 gennaio 2021, l’esercizio delle attività commerciali al dettaglio sarà consentito fino alle ore 21. Nelle giornate festive e prefestive saranno chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, aggregazioni di esercizi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole;
  • La ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive dalle ore 18 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 7 del 1° gennaio 2020 è consentita solo con servizio in camera.
Attività di ristorazione

Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) nelle zone gialle sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Resta sempre consentita in tutto il territorio nazionale la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Scuole

L’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l’infanzia, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza.

Dal 7 gennaio 2021 per le scuole di secondo grado dovrà essere garantita l’attività didattica in presenza per il 75% della popolazione studentesca.

Trasporti

Per i mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito, in deroga ai protocolli e alle linee guida vigenti, un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento.

Attività lavorative e di formazione

Continuano ad essere sospesi i convegni, i congressi e gli eventi ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.

È sospeso anche lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, nonché a esclusione dei concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale.

I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza. Sono consentiti in presenza alcuni corsi tra cui quelli di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività didattico-formative degli istituti di formazione dei Ministeri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze e della giustizia, nonché del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.

Sono, altresì, consentiti gli esami di qualifica dei percorsi IeFP (istruzione e formazione professionale) nonché l’attività formativa in presenza, ove necessaria, nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, a condizione che siano rispettate le misure di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’Inail.

Le amministrazioni di appartenenza possono rideterminare le modalità didattiche e organizzative dei corsi di formazione e di quelli a carattere universitario del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, prevedendo anche il ricorso ad attività didattiche ed esami a distanza e l’eventuale soppressione di prove non ancora svolte.


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