fonte: Regione Lazio
Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria
Area Promozione della salute e Prevenzione
Ufficio Sicurezza nei luoghi di lavoro
A seguito del perdurare dell’emergenza causata dalla diffusione del virus COVID-19, si rende opportuno fornire indicazioni, condivise a livello di Gruppo Tecnico interregionole SSLL, in merito all’effettuazione della formazione obbligotoria in materia di salute e sicurezza sul lovoro.
Il contesto normativo di riferimento è rappresentato principalmente dal Protocollo tra Governo e Parti Sociali del 14.3.2020 che, al punto 10), prevede
Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professianale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di saluta e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativa: l’addetto all’emergenzo, sra antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; it carcellista può continuare ad operare come carrellista).
A questo va anche aggiunto quanto disposto dal DL 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziomento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse oll’emergenza epidemiologico do COVID-19), c.d. “Cura Italia” che, all’articolo 103, comma 2, ha stabilito che
Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzaziani e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 [1].
Pertanto la mancata effettuazione dell’aggiornamento non preclude lo svolgimento dell’attività lavorativa, tenuto conto che l’aggiornomento dovrà essere completato, al termine dell’emergenza, come da modolità stabilite dalla disciplina di riferimento. La ratio delle disposizioni sopra esposte è che deve essere evitato, anche per le attività non sospese, l’organizzazione di eventi, riunioni – compresa la formazione – che comportino lo presenza fisica delle persone all’interno delle aziende o in aule didattiche e che le modalità di lavoro agile a distanza, comprese onche le attività di formazione, sono lo soluzione da adottare in questo periodo di emergenza sanitaria.
Indicazioni sulla modalità formativa “Videoconferenza”
Allo stato attuale non esiste una definizione normativa del temine “videoconferenza”.
L’Accordo Stato Regioni del 25 luglio 2012 (Allegato I) e la Circolare del Ministero dell’Interno del 22 giugno 2016 hanno definito la videoconferenza sincrona quale strumento di erogazione della formazione equiparabile alla formazione di tipo “residenziale”, modalità formativa che poteva essere utilizzata per la formazione in SSL anche prima dell’emergenza in atto.
Lo Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del 22 giugno 2016 riporta, nelle definizioni:
Streaming sincrono (videoconferenza): è un evento formativo, veicolato attraverso supporto multimediale, che prevede la compresenza temporale di discenti e docenti, che interagiscono tra loro tramite un mezzo di comunicazione (modalità sincrona), presso più sedi individuate dal Soggetto Organizzatore, che provvede direttamente alla gestione delle presenze.
Risulta evidente che la videoconferenza sincrona, con la presenza contemporanea e documentata di discenti e docenti, con la possibilità di interazione tramite strumenti quali videocomera, microfono, sia equiparabile a tutti gli effetti alla presenza fisica in aula potendosi connotare come attività di tipo “residenziale”.
Tali attività devono essere organizzate stabilendo orari precisi di inizio e fine evento e i sistemi attuali consentono inoltre il tracciamento delle persone loggate nella piattaforma.
In base a quanto sopra esposto si ritiene che, in base alle disposizioni normative attualmente in essere in questo periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19, fatte salve le caratteristiche tecniche necessarie per garantire la tracciabilità di tutti i partecipanti e la costante interazione in tempo reale tra loro, le attività formative organizzate con le modalità della videoconferenza sincrona devono ritenersi equiparate a tutti gli effetti alla formazione in presenza e quindi idonee a soddisfare gli adempimenti formativi in materia di salute e sicurezza. Resta inteso che la modalità di collegamento o distanza in videoconferenza non si applica ai moduli formativi che prevedono addestramento pratico (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la parte pratica dei corsi per addetti al primo soccorso).
La formazione teorica in videoconferenza è necessoria ed urgente in occasione del cambio di mansione originato dalla risposta organizzitiva prevista della struttura/azienda di appartenenza per contrastare il diffondersi del Covid-19.
La formazione pratica all’uso dei DPI è ora più che mai essenziale, specialmente nelle strutture sanitarie e sociosanitarie ove è proposta da ISS, potrà essere realizzata ricorrendo all’online, fino al termine dell’emergenza.
Nelle more di eventuali e successivi chiarimenti che possano definire l’equivalenza della formazione a distanza attraverso la videoconferenza sincrona anche in vista del ritorno ad una situazione di fine emergenza, si dispone l’invio della presente nota alle Associazioni Datoriali e alle Associazioni Sindacali dei Lavoratori, nonché lo sua pubblicizzazione sul portale web di ciascuna ASL.
Il Dirigente dell’Ufficio
Maurizio di Giorgio
NOTE
[1] In relazione alle date inserite nel DL 18/2020, si deve considerare che lo stesso è in via di conversione in legge. Pertanto eventuali modifiche tempestivamente comunicate come aggiornamento della deve considerare che Io stesso è in via di del testo in sede di conversione saranno presente nota.