fonte: Ministero del Lavoro
Con la Circolare Inps n. 99 dell’8 luglio 2021, l’Istituto fornisce chiarimenti sulle modifiche introdotte dalla L. 21 maggio 2021, n. 69 in sede di conversione del Decreto Sostegni (D.L. 22 marzo 2021, n. 41) in materia di integrazioni salariali, nonché sull’indennità introdotta in favore dei lavoratori portuali.
In primo luogo, il provvedimento rileva che la Legge di conversione n. 69/2021 ha introdotto la possibilità per datori di lavoro di richiedere i trattamenti di integrazione salariale previsti dal Decreto Sostegni in continuità con quelli precedentemente disciplinati dalla Legge di Bilancio 2021 (L. 30 dicembre 2020, n. 178).
Al riguardo, ferma restando la durata massima complessiva dei trattamenti di cui all’art. 8, commi 1 e 2, del Decreto Sostegni, l’Istituto precisa che ai datori di lavoro a cui sia stato integralmente autorizzato il periodo di 12 settimane previsto dalla Legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 300) è consentito richiedere periodi di integrazione salariale ordinaria o in deroga (CIGO e CIGD) e di assegno ordinario (ASO) del Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di solidarietà bilaterali (articoli 26 e 40 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148) che – collocandosi antecedentemente al 1° aprile 2021 – si pongono in regime di continuità con i precedenti.
Inoltre, il provvedimento conferma che l’accesso ai trattamenti previsti dall’art. 8, commi 1 e 2 del Decreto Sostegni (13 settimane per la CIGO e 28 settimane per l’ASO e la CIGD), per periodi che decorrono dal 1° aprile 2021, prescinde, invece, dal ricorso e dalle modalità di utilizzo degli ammortizzatori sociali previsti dalla Legge di Bilancio 2021.
Infine, con riferimento alle misure di sostegno al reddito in favore dei lavoratori del settore marittimo introdotte dalla L. n. 69/2021 (art. 9 bis del Decreto Sostegni), l’Istituto dà atto che, in via eccezionale e temporanea, ai lavoratori in esubero delle imprese che operano nei porti, inclusi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessione, con sensibili riduzioni di traffico e passeggeri e, laddove sussistano al 22 maggio 2021 stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche e delle imprese portuali, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 3, comma 2, della Legge n. 92/2012 e, pertanto, potrà essere corrisposta un’indennità per le giornate di mancato avviamento al lavoro.