fonte: Inail
La funzione attribuita in via straordinaria all’Istituto dall’articolo 15 del decreto che ha introdotto nuove misure per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. In deroga alle procedure ordinarie, produttori e importatori dovranno inviare un’autocertificazione che attesta le caratteristiche tecniche dei dpi e il rispetto degli standard di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
L’articolo 15 del Decreto Legge Cura Italia (n. 18/2020) ha attribuito in via straordinaria all’Inail – che collabora alle misure di mitigazione del rischio Covid-19 in qualità di soggetto attuatore degli interventi di protezione civile – la funzione di validazione dei dispositivi di protezione individuale (dpi) da produrre, importare o immettere in commercio, fino al termine dell’emergenza Coronavirus.
Sul sito dell’Istituto sono disponibili le istruzioni operative per la richiesta di validazione in deroga alle procedure ordinarie.
La deroga si applica solo ai dpi funzionali a mitigare i rischi connessi all’emergenza sanitaria in corso, indicati nella tabella allegata alle istruzioni operative:
PROTEZIONE | DISPOSITIVO | NORMA |
---|---|---|
Protezione occhi | Occhiali (DPI II cat.) | UNI EN 166:2004 |
Protezione occhi | Occhiali a maschera (DPI III cat.) | UNI EN 166:2004 |
Protezione occhi e mucose | Visiera (DPI III cat.) | UNI EN 166:2004 |
Protezione vie respiratorie | Semimaschera filtrante | UNI EN 149:2009 |
Protezione vie respiratorie | Semimaschera e quarti di maschera | UNI EN 140:2000 |
Protezione corpo | Indumenti di protezione (DPI III cat.) | UNI EN 14126:2004 UNI EN 13688:2013 |
Protezione mani | Guanti monouso (DPI III cat.) | UNI EN 420:2010 UNI EN ISO 374-5:2017 UNI EN ISO 374-2:2020 UNI EN 455 |
Protezione arti inferiori | Calzari (DPI I, II, III cat.) | UNI EN ISO 20345:2012 UNI EN ISO 20347:2012 UNI EN ISO 20346:2014 |
La deroga attiene esclusivamente alla procedura di validazione e alla relativa tempistica. I dpi che saranno prodotti, importati e commercializzati dovranno comunque assicurare il rispetto degli standard di qualità previsti dalle norme vigenti, in modo da concorrere al contenimento dell’emergenza epidemiologica.
Chi intende produrre, importare o immettere in commercio i dpi deve presentare la richiesta di validazione all’Inail utilizzando il facsimile di autocertificazione pubblicato sul portale dell’Istituto, allegando i documenti necessari per la validazione dei dispositivi, che includono una relazione tecnica descrittiva da cui si possa individuare il tipo di dpi e le prove tecniche effettuate, con i relativi risultati.
La richiesta deve essere inviata esclusivamente alla casella di posta elettronica certificata dpiart15@postacert.inail.it, valida per tutto il territorio nazionale. Non saranno infatti istruite richieste fatte pervenire ad altre caselle di posta elettronica o con altre modalità.
Eventuali richieste o materiali già inviati non saranno oggetto di valutazione e dovranno essere inoltrati di nuovo alla casella di posta elettronica dedicata, utilizzando il facsimile di autocertificazione.
Una volta terminato il periodo di emergenza, i dpi validati in attuazione del Decreto Legge 18/2020 per continuare a essere prodotti, importati o commercializzati dovranno ottenere la marcatura CE seguendo la procedura standard.
- Certificazione e verifica DPI Covid-19
L’Inail, in qualità di soggetto attuatore degli interventi di protezione civile che collabora alle misure di contenimento del rischio Covid-19, è autorizzato a validare i dispositivi di protezione individuale, in via straordinaria e in deroga alle procedure ordinarie.