Fonte: Ambiente & Sicurezza sul Lavoro, Ed. EPC Periodici, www.insic.it
Attualmente la funzione di verifica del rispetto della disciplina lavoristica e previdenziale ad opera dei datori di lavoro è suddivisa tra organi statali e parastatali plurimi.
Le attribuzioni del personale ispettivo del Ministero del Lavoro sono stabilite dall’art. 6 del D.Lgs. n. 124/04, che demanda agli ispettori un ruolo di regia su tutta la normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale.
Le specifiche funzioni sono declinate all’art. 7 del D.lgs. n. 124 cit. e per l’espletamento di tali incombenze l’art. 6, comma 2, conferisce agli ispettori del lavoro del Ministero le funzioni di ufficiale di Polizia giudiziaria.
L’art. 6, comma 3, del D.lgs. n. 124 cit. stabilisce che le funzioni ispettive in materia di previdenza ed assistenza sociale sono svolte anche dal personale di vigilanza dell’INPS e dell’INAIL.
In tal caso, l’attività di vigilanza dei due Istituti è diretta a controllare rispettivamente l’esatto versamento dei contributi e degli oneri assicurativi in riferimento ad obblighi inderogabili di legge.
Poiché il rischio della duplicazione e della sovrapposizione dei controlli non era sconosciuto all’ordinamento, l’art. 5, comma 2, della Legge n. 628/61, impone da sempre che INPS e INAIL informino preventivamente – 48 ore prima – l’Ispettorato del lavoro su quali accertamenti intendono effettuare. L’omesso riscontro di questi costituisce nulla osta alla verifica.
La disposizione sembra non abbia avuto l’impatto applicativo auspicato.
Su tale quadro interviene, finalmente, il Jobs Act che, con colpo di spugna, mediante l’istituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell’Agenzia Unica Ispettiva, dovrebbe eliminare tutte le sperequazioni, disuguaglianze e sovrapposizioni che per sessant’anni hanno contrassegnato la materia ispettiva. Infatti, l’Agenzia dovrà integrare, ai sensi dell’art. 6 della bozza del decreto attuativo della Legge n. 183/14 (Jobs Act), i servizi ispettivi oggi erogati da Ministero del Lavoro, INPS e INAIL.
Le funzioni principali sono indicate dall’art. 2 della bozza di decreto, tra cui si segnalano quelle di:
- indirizzare e coordinare l’attività di vigilanza;
- emanare circolari unitarie in materia lavoristica, previdenziale e assicurativa;
- curare la formazione e l’aggiornamento di tutti gli ispettori;
- svolgere attività di studio e analisi dei fenomeni contrassegnati da irregolarità.
Ai sensi dell’art. 6, comma 4, del decreto attuativo, l’Agenzia assorbe tutte le funzioni di cui al D.lgs. n. 124 cit., con la conseguenza che anche agli ispettori dell’INPS e dell’INAIL, confluenti nell’Agenzia Unica, verrà riconosciuta la funzione di Ufficiali di polizia giudiziaria, al fine di operare in collegamento con la Procura della Repubblica competente per svolgere le funzioni di cui all’art. 55 c.p.p., cioè accertare e reprimere tutti i reati lavoristici anche e non solo previdenziali.
L’agenzia dovrebbe pertanto portare a programmazioni mirate e preventivamente studiate.
In sede ispettiva, poi, il controllo degli ispettori non dovrebbe essere più settorializzato o segmentato, semmai articolato a 360 gradi per affrontare tanto gli aspetti amministrativi, quanto quelli previdenziali e assicurativi.
L’esito dell’ispezione dovrebbe generare un verbale unico, nel quale l’impresa viene sottoposta a controllo su ogni parte del rapporto di lavoro.
Per leggere l’intervista al Prof. Fulvio D’orsi, pubblicata sulla rivista Ambiente&Sicurezza sul lavoro 6/2015, clicca qui.