“Decreto Aiuti bis”: ulteriori misure in favore di lavoratori, imprese e famiglie

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fonte: Ministero del Lavoro


È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115 recante “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali”.

In linea di continuità con il Decreto Aiuti (D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni in L. 15 luglio 2022, n. 91), il c.d. Decreto Aiuti bis implementa una serie di misure in materia di energia, politiche sociali e industriali per contrastare di effetti economici della crisi internazionale.

Questi, nel dettaglio, i principali interventi.

Rafforzamento del bonus sociale energia elettrica e gas (art. 1): per il 4° trimestre dell’anno 2022, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute nonché la compensazione per la fornitura di gas naturale, riconosciute sulla base del valore ISEE di cui all’art. 6 del D.L. 21 marzo 2022, n. 21, saranno rideterminate dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) entro il 30 settembre 2022, con l’obiettivo di contenere la variazione, rispetto al trimestre precedente, della spesa dei clienti agevolati corrispondenti ai profili-tipo dei titolari dei suddetti benefici, nel limite di 2.420 milioni di euro per l’anno 2022, complessivamente tra elettricità e gas.

Estensione ad ulteriori categorie di lavoratori dell’indennità una tantum prevista dagli articoli 31 e 32 del Decreto Aiuti (art. 22):

  • l’indennità una tantum di 200 euro per i lavoratori dipendenti introdotta dall’art. 31 del Decreto Aiuti, è riconosciuta anche ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022 e che fino alla data di entrata in vigore del Decreto Aiuti non hanno beneficiato dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti di cui alla Legge di Bilancio 2022 (art. 1, comma 121, L. n. 234/2021), poiché interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS;
  • l’indennità prevista dall’art. 32, comma 1, del Decreto Aiuti è estesa in favore dei soggetti beneficiari di trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione con decorrenza entro il 1° luglio 2022 (anziché entro il 30 giugno 2022);
  • inoltre, l’indennità di 200 euro di cui all’art. 32, comma 12, del Decreto Aiuti è riconosciuta anche in favore dei collaboratori sportivi (che siano stati, in particolare, beneficiari di almeno una delle indennità previste: dall’art. 96 del D.L. n. 18/2020, convertito in L. n. 27/2020; dall’art. 98 del D.L. n. 34/2020, convertito in L. n. 77/2020; dall’art. 12 del D.L. 104/2020, convertito in L. n. 126/2020; dall’art. 17, comma 1, e 17 bis, comma 3, del D.L n. 137/2020, convertito in L. n. 176/2020, dall’art. 10, commi 10-15, del D.L. n. 41/2021, convertito in L. n. 69/2021; dall’art. 44 del D.L. n. 73/2021, convertito in L. n. 106/2021).

Rifinanziamento del Fondo per il sostegno del potere d’acquisto dei lavoratori autonomi (art. 23): il provvedimento incrementa le risorse del Fondo istituito in favore dei lavoratori autonomi nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dal Decreto Aiuti (art. 33), portando la dotazione finanziaria a 600 milioni di euro per il 2022.

Rifinanziamento del Fondo per “bonus trasporti” (art. 27): implementato anche il Fondo dedicato al sostegno delle famiglie per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (art. 35, Decreto Aiuti), con previsione di una dotazione di 180 milioni di euro per il 2022.

Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti (art. 20): per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori dipendenti con esclusione dei rapporti di lavoro domestico (di cui all’art. 1, comma 121, della L. 30 dicembre 2021, n. 234, Legge di Bilancio 2022), è incrementato di 1,2 punti percentuali. In considerazione dell’eccezionalità della misura, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Anticipo della rivalutazione delle pensioni all’ultimo trimestre 2022 (art. 21): per contrastare gli effetti negativi dell’inflazione per il 2022 e di sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche, in via eccezionale, si prevede l’anticipazione al 1° novembre 2022 del conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2021 (di cui all’art, 24, comma 5, della L. 28 febbraio 1986, n. 41). Inoltre, nelle more dell’applicazione della percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2022 con decorrenza 1° gennaio 2023, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2022, inclusa la tredicesima mensilità, è riconosciuto in via transitoria un incremento, limitatamente a tali mensilità, di 2 punti percentuali.

Infine, il provvedimento prevede anche proroghe dei crediti di imposta alle imprese per l’acquisto di gas ed energia, ulteriori misure in materia di agevolazioni alle imprese e di investimenti in aree di interesse strategico oltre che il rifinanziamento dei contratti di sviluppo industriale.

Per tutti i dettagli, consulta il Decreto.

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