È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019, Modifiche ed integrazioni all’allegato del Decreto 16 maggio 1987, n. 246, concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione.
Un nuovo allegato si sostituisce al precedente, modificando le norme antincendio.
Viene sostituito il punto «9. Deroghe» e, dopo il punto 9, viene introdotto il punto «9-bis. Gestione della sicurezza antincendio».
L’articolo 2 del decreto, inoltre, riporta nuove indicazioni per la sicurezza delle facciate degli edifici soggetti a decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151.
Queste indicazioni si applicheranno a:
- nuove costruzioni;
- edifici esistenti in caso di rifacimento superiore al 50% della superficie complessiva della facciata;
Non si applicheranno a lavori o progetti già approvati dal competente Comando dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, o con atti abilitativi già concessi.
Gli edifici soggetti a decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 dovranno dimostrare l’avvenuto adeguamento nel momento del rinnovo periodico della conformità antincendio.
Per quanto riguarda gli edifici esistenti, questi dovranno adeguarsi alle disposizioni con le seguenti scadenze:
– due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per le disposizioni riguardanti l’installazione, ove prevista, degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza;
– un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto per le restanti disposizioni.