È stata approvata, il 23 febbraio 2017, la Legge n. 19 del 27 febbraio 2017 – relativa alla conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante “Proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l’esercizio di deleghe legislative” (cosiddetto decreto milleproroghe). La legge è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 28 febbraio 2017 e il testo è entrato in vigore il 1° marzo 2017.
Ecco alcuni punti interessanti del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244.
Art. 3 – Proroga di termini in materia di lavoro e politiche sociali
(…)
2-ter. Il termine per l’entrata in vigore dell’obbligo dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall’accordo, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 22 febbraio 2012, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012, è differito al 31 dicembre 2017. Entro dodici mesi da tale data devono essere effettuati i corsi di aggiornamento, di cui al punto 9.4 dell’Allegato A al suddetto accordo del 22 febbraio 2012.
(…)
I corsi di aggiornamento devono essere effettuati entro dodici mesi da tale data (entro il 31 dicembre 2018).
Correlata alla precedente la nuova modifica del D.Lgs. 81/2008, che fa riferimento al contenuto del comma 1-bis, dell’articolo 18 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente) del Testo Unico.
Testo coordinato del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244
Art. 3 Proroga di termini in materia di lavoro e politiche sociali
(…)
3-bis. All’articolo 18, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: “termine di sei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “termine di dodici mesi”.
(…)
L’articolo 18, comma 1-bis, del Testo Unico – che fa riferimento alla comunicazione in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8 – diventa dunque così:
D.Lgs. 81/2008
Art. 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
(…)
1-bis. L’obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, decorre dalla scadenza del termine di dodici mesi dall’adozione del decreto di cui all’articolo 8, comma 4.
Altre proroghe sono:
L’adeguamento della normativa antincendio nelle scuole: con la proroga l’adeguamento della normativa antincendio per gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuola è possibile entro il 31 dicembre 2017 (e non più entro il 31 dicembre 2016).
Testo coordinato del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244
Art. 4 – Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca
1. All’articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017». Restano fermi i termini di conservazione dei residui previsti a legislazione vigente
2. Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento è stabilito al 31 dicembre 2017.
2-bis. Il termine per l’adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido, per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non si sia ancora provveduto all’adeguamento antincendio indicato dall’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2014, e’ stabilito, in relazione agli adempimenti richiesti dalla citata lettera a), al 31 dicembre 2017. Restano fermi i termini indicati per gli adempimenti di cui alle lettere b) e c) dello stesso articolo 6, comma 1;
(…)
A questa proroga si è aggiunta la proroga in materia antincendio relativa agli asili nido (comma 2-bis, articolo 4 del testo coordinato) e per le strutture ricettive alberghiere aventi oltre venticinque posti letto ed esistenti alla data dell’11 maggio 1994 (comma 11-sexies, articolo 5 del testo coordinato).
Testo coordinato del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244
Art. 5 Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell’interno
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11-sexies. All’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n.150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, e successive modificazioni, le parole: “31 dicembre 2016” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2017”.