Ricordiamo ai lettori che l’obbligo di comunicazione all’Inail degli infortuni sul lavoro che implichino anche solo un giorno di assenza dal lavoro (escludendo quello in cui si è verificato l’evento), fu rinviato al 12 ottobre 2017, dall’ultimo decreto Milleproroghe che è intervenuto sul comma 1 bis dell’articolo 18 del D.Lgs. 81/2008.
Lo slittamento si è reso necessario per consentire all’Inail di adeguare le procedure telematiche dopo l’istituzione del nuovo Sistema Informatico Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di Lavoro (il cosiddetto SINP).
Tale obbligo consiste nel notificare entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico gli infortuni che comportino una diagnosi della durata da 1 a 3 giorni, escluso quello in cui si verifica l’evento. La comunicazione è dovuta a soli fini statistici per incidenti lievi, mentre resta l’obbligo di denuncia degli infortuni più gravi, che comportino un’assenza dal lavoro superiore a 3 giorni, escludendo anche in questo caso quello in cui avviene l’evento.
Connesso all’entrata in funzione del SINP scatta l’obbligo, previsto dall’art. 18 c. 1 lett. r) D.Lgs. 81/2008, di comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno.
Da ciò ne consegue che esclusivamente dal 12 ottobre 2017 i datori di lavoro dovranno adempiere a due distinti doveri:
- trasmettere per via telematica all’Inail la comunicazione a fini statistici ed informativi di tutti gli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, entro 48 ore a decorrere dalla ricezione del certificato medico;
- trasmettere per via telematica all’Inail la denuncia a fini assicurativi degli infortuni, come già oggi avviene, che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni, entro 48 ore a decorrere dalla ricezione del certificato medico.
Contestualmente all’entrata in vigore del decreto ministeriale di costituzione del SINP ricordo che è stata abrogata la tenuta obbligatoria del registro infortuni, in realtà ciò è già avvenuto, dal 23 dicembre 2015, ad opera dell’art. 23 D.Lgs. 151/2015.
Ricordiamo che le sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente sono le seguenti:
- Art. 18, co. 1, lett. r), per gli infortuni superiori ai tre giorni: sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096,00 a 4.932,00 euro [Art. 55, co. 5, lett. g)] esclude l’applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell’articolo 53 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 [Art. 55, co. 6)]
- Art. 18, co. 1, lett. r), per gli infortuni superiori ad un giorno: sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972.80 euro [Art. 55, co. 5 lett. h)]