Nel numero 3 della rivista Art.19 di Giugno 2015, edita dal SIRS di Bologna è apparsa una lettera di un lettore che richiedeva chiarimenti sul tema delle visite preassuntive.
Di seguito il quesito posto e la risposta della rivista.
Nei giorni scorsi sono stata visitata dal medico competente dell’azienda in regime di visita preventiva in fase preassuntiva. A seguito di tale visita mi è stata riconosciuta una idoneità con limitazioni e a quel punto l’azienda non mi ha assunto.
Mi è stato detto che non posso fare ricorso contro il parere del medico competente.
Le mie domande sono due:
1) La visita che mi hanno fatto è obbligatoria?
2) Perché non posso fare ricorso? E se lo posso fare a chi mi devo rivolgere?
Le due domande sono molto precise e si prestano quindi a risposte altrettanto precise ed inequivoche.
Per quel che riguarda la domanda 1, se la mansione cui era destinata prevedeva esposizione ad un rischio per cui scatta la sorveglianza sanitaria, la visita preventiva è obbligatoria (mentre non lo è se la mansione non prevede l’esposizione a rischi per cui scatta la sorveglianza sanitaria). Infatti, l’art. 41 del D.Lgs 81/2008 precisa che la sorveglianza sanitaria consta di diversi tipi di visite, tra cui la visita medica preventiva , intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica, e la visita medica preventiva in fase preassuntiva. Si tratta dello stesso tipo di accertamento e con le stesse finalità: l’unica differenza è il momento in cui viene eseguita: nel primo caso per un lavoratore già assunto, nel secondo caso prima dell’assunzione.
Quindi la visita preventiva in fase preassuntiva è perfettamente legittima, e il medico competente è perfettamente legittimato ad eseguirla (comma 2-bis dello stesso articolo).
Per quel che riguarda la domanda n. 2 , l’iter è questo: il medico competente comunica il suo giudizio, per iscritto, al lavoratore (o aspirante lavoratore, nel caso di visita preassuntiva) e al datore di lavoro, ai sensi del comma 6-bis dell’art. 41.
Nel momento in cui il lavoratore viene formalmente a conoscenza, ricevendolo per iscritto, del giudizio del medico competente, può, se non lo condivide, attivare il ricorso ai sensi del comma 9 dello stesso art. 41.
Si riporta integralmente il testo del comma 9, evidenziando la frase che contiene la risposta al quesito della lavoratrice:
Avverso i giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.
Quindi non è assolutamente vero che la lavoratrice non possa fare ricorso avverso il giudizio del medico competente dopo una visita preventiva in sede preassuntiva: infatti è chiaramente scritto, in modo che non lascia adito a nessuna interpretazione diversa, che il ricorso è ammesso anche in questo caso.
Il comma 9 contiene anche gli altri elementi utili a completare la risposta: visto che il ricorso è chiaramente consentito dall’attuale normativa, la lavoratrice può tranquillamente farlo perché ne ha, lo ripetiamo, il pieno diritto, anche in sede di visita preassuntiva: il ricorso va inoltrato per iscritto (in carta semplice, non necessita il bollo) entro 30 giorni da quando si è ricevuta la formale comunicazione del medico competente) e va indirizzato allo SPSAL (così si chiama in Emilia-Romagna, o altra denominazione che in altre regioni assume l’organo di vigilanza – SPRESAL nel Lazio ndr.) dell’Azienda USL competente per territorio non in base al la residenza o domicilio del lavoratore ma in base alla sede dell’azienda (es. un lavoratore che risiede a Parma, ma lavora a Reggio Emilia, dovrà inoltrare il suo ricorso allo SPSAL dell’Azienda USL di Reggio Emilia, e non di Parma).
di Leopoldo Magelli
Fonte: Sirs