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Il Direttore di fabbrica e la rimozione di un sistema di sicurezza di un macchinario

Nell’Angolo Acuto di un paio di settimane fa abbiamo commentato una sentenza di cassazione sulle responsabilità del lavoratore. Ora la Cassazione Penale, Sez. 4, con sentenza del 20 aprile 2016 (dep. maggio 2016), n. 19171 si è soffermata sulla responsabilità di un Direttore di fabbrica e di un caporeparto riguardo la rimozione di un sistema di sicurezza di un macchinario.

In questo caso la Corte di Cassazione ha ritenuto che gli imputati erano i gestori del rischio e l’evento si è verificato nell’alveo della loro sfera gestoria; la eventuale ed ipotetica condotta abnorme del lavoratore non può considerarsi interruttiva del nesso di condizionamento poiché essa non si è collocata al di fuori dell’area di rischio definita dalla lavorazione in corso.

In altri termini la complessiva condotta del lavoratore non fu eccentrica rispetto al rischio lavorativo che i garanti (gli imputati) erano chiamati a governare.

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