fonte: INAIL
L’art. 23 delle Modalità per l’applicazione delle Tariffe, approvate con decreto interministeriale del 27.02.2019, prevede una riduzione del tasso medio di tariffa per le aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia. Per accedere alla riduzione, l’azienda deve presentare un’apposita istanza (Modulo per la riduzione del tasso medio per prevenzione), esclusivamente in modalità telematica, attraverso la sezione Servizi Online presente sul sito www.inail.it, entro il termine del 28 febbraio 2023, unitamente alla documentazione probante richiesta dall’Istituto. La domanda può essere presentata a prescindere dall’anzianità dell’attività (minore, uguale o maggiore di un biennio) assicurata nella posizione assicurativa territoriale (PAT), sempreché gli interventi migliorativi siano stati realizzati nell’anno precedente quello di presentazione della domanda.
Interventi migliorativi
L’INAIL predefinisce gli interventi che sono considerati validi ai fini della concessione del beneficio in ragione della loro valenza prevenzionale. L’azienda indica sul modulo di domanda per la riduzione del tasso medio per prevenzione gli interventi che ha attuato nell’anno solare precedente quello di presentazione della domanda (2022). Il modulo di domanda articola gli interventi nelle seguenti sezioni:
A: PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI MORTALI (NON STRADALI)
A-1: AMBIENTI CONFINATI E/O SOSPETTI DI INQUINAMENTO
A-2: PREVENZIONE DEL RISCHIO DI CADUTA DALL’ALTO
A-3: SICUREZZA MACCHINE E TRATTORI
A-4: PREVENZIONE DEL RISCHIO ELETTRICO
A-5: PREVENZIONE DEI RISCHI DA PUNTURE DI INSETTO
B: PREVENZIONE DEL RISCHIO STRADALE
C: PREVENZIONE DELLE MALATTIE PROFESSIONALI
C-1: PREVENZIONE DEL RISCHIO RUMORE
C-2: PREVENZIONE DEL RISCHIO CHIMICO
C-3: PREVENZIONE DEL RISCHIO RADON
C-4: PREVENZIONE DEI DISTURBI MUSCOLO-SCHELETRICI
C-5: PROMOZIONE DELLA SALUTE
C-6: PREVENZIONE DEL RISCHIO MICROCLIMATICO
D: FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO, INFORMAZIONE
E: GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA: MISURE ORGANIZZATIVE
F: GESTIONE DELLE EMERGENZE E DPI
Gli interventi migliorativi possono essere realizzati su una o più PAT dell’azienda. Per la sezione E, che riguarda le misure organizzative per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro, e per l’intervento F-6, riguardante il piano per la gestione dell’emergenza in caso di incendio, è richiesta l’attuazione degli interventi su tutte le PAT in quanto, per garantire la massima efficacia prevenzionale, tali interventi devono essere applicati nell’azienda nel suo complesso. Gli interventi contrassegnati dalla lettera (P) hanno valenza pluriennale, ossia l’arco di validità dell’intervento è esteso a più annualità. In caso di attuazione di tali interventi, il Modulo deve essere ripresentato ogni anno con idonea documentazione probante da cui risulti non solo la realizzazione degli stessi, ma anche il mantenimento e la continuità di attuazione di tali interventi nell’anno precedente quello di presentazione della domanda. In particolare, per gli interventi A-1.1, A-1.2, A-1.5, F-4 ed F-7 la pluriennalità consiste nella possibilità di inviare le fatture di acquisto dei beni oggetto dell’intervento, datate anche nei 3 anni precedenti l’anno di riferimento, ossia nei 4 anni precedenti quello di presentazione della domanda. Per l’intervento A-5.1 invece la pluriennalità si esplica nella possibilità di inviare la relazione complessiva sulle valutazioni dei lavoratori svolte anche nei 3 anni precedenti quello della domanda, ossia, anche in questo caso, nei 4 anni precedenti quello di presentazione della domanda. In linea generale, gli interventi possono essere realizzati in tutti i settori produttivi, tranne alcuni interventi che sono specifici di determinati comparti e possono essere selezionati solo se nella PAT, su cui è stato realizzato l’intervento, è presente il riferimento tariffario dello specifico settore produttivo. Ad esempio, l’intervento B-7 relativo all’adozione di un codice di pratica dei sistemi di gestione della sicurezza e dell’autotrasporto, è selezionabile solo per PAT che abbiano un riferimento tariffario del Grande Gruppo 9 delle Tariffe dei premi. Si precisa che per gli interventi della sezione E, che devono essere realizzati su tutte le PAT del cliente, il settore produttivo deve essere presente su almeno una PAT del cliente.
Punteggio
Ad ogni intervento è attribuito un punteggio. Per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è necessario aver effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100. Per alcuni interventi, il punteggio prevede la possibilità di un punteggio bonus di 10 punti, aggiuntivo rispetto a quello indicato sul modulo, applicabile alle PAT classificate secondo i riferimenti tariffari indicati nel modulo stesso. Se all’interno di una PAT sono presenti più voci, appartenenti a diversi settori produttivi, prevale il settore produttivo a cui è assegnato un punteggio maggiore. Una volta individuati interventi sufficienti a far raggiungere un punteggio almeno pari a 100, è inibita la selezione di ulteriori interventi. Qualora l’azienda abbia effettuato gli interventi solo su singole posizioni assicurative, il punteggio è calcolato per ciascuna PAT e, quindi, per ogni PAT è necessario aver effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100. Per gli interventi della “sezione E” e per l’intervento F-6 che devono essere realizzati 4 su tutte le PAT dell’azienda, il punteggio dell’intervento selezionato si intende conseguito per tutte le PAT, fermo restando che per ogni PAT è necessario aver effettuato interventi tali per cui la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100.
Documentazione probante
L’Istituto individua nel campo “Documentazione ritenuta probante”, per ogni intervento, la documentazione che ritiene probante l’attuazione dello stesso nell’anno precedente quello di presentazione della domanda. A pena di inammissibilità, entro il 28 febbraio 2023 tale documentazione deve essere presentata unitamente alla domanda, utilizzando l’apposita funzionalità disponibile nei Servizi online. Nel campo “Note” sono riportati chiarimenti e definizioni sugli interventi proposti nonché eventuali riferimenti tariffari.
La documentazione prodotta dall’azienda deve riportare:
- data;
- firma (in genere del datore di lavoro, ma, a seconda degli interventi, anche di altri soggetti idonei, ad esempio, ad attestare un’emissione formale da parte dell’azienda, a comprovare l’effettiva condivisione da parte delle figure previste dalla legge, ecc.).
In particolare, con riferimento agli interventi riguardanti l’implementazione e/o l’adozione di “procedure”, si precisa che per “procedura” si intende un insieme sistematico di istruzioni operative su come eseguire una determinata operazione o attività, formalmente emessa dall’azienda, resa nota ai lavoratori e attuata. La procedura deve essere caratterizzata, oltre che da data e firma, da:
- contenuti, che devono essere congruenti con l’oggetto dell’intervento;
- prove documentali dell’attuazione nell’anno solare precedente quello di presentazione della domanda.
È facoltà sia dell’azienda che dell’Istituto fornire o richiedere altra documentazione atta a dimostrare quanto dichiarato nel modulo.
Presupposti applicativi
Nel modulo di domanda l’azienda dichiara di essere consapevole che il riconoscimento della riduzione è subordinato all’accertamento degli obblighi contributivi e assicurativi, all’osservanza delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e all’attuazione di interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro.
a. Regolarità contributiva
La riduzione è concessa solo dopo l’accertamento dei requisiti di regolarità contributiva del datore di lavoro richiedente, secondo i criteri e le modalità previste dal decreto interministeriale 30 gennaio 2015 e s.m.i., in attuazione del comma 2 dell’articolo 4 del decreto legge 34/2014, come precisato nella circolare Inail n. 61 del 26 giugno 2015. In ogni caso, la regolarità deve sussistere alla data di adozione del provvedimento di accoglimento della domanda di riduzione del tasso per prevenzione.
b. Osservanza delle norme in materia di prevenzione infortuni e di salute sul lavoro
Il requisito s’intende realizzato qualora siano osservate tutte le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di salute sul lavoro con riferimento alla situazione presente alla data del 31 dicembre dell’anno precedente quello di presentazione della domanda. Per la sussistenza del requisito si fa riferimento all’azienda nel suo complesso e non alle sole PAT oggetto della domanda. Non rilevano le irregolarità risultanti da accertamenti non definitivi a norma di legge o comunque sospesi in sede di contenzioso amministrativo o giudiziario.
Definizione della domanda
La domanda di riduzione è accolta qualora risulti accertata la ricorrenza dei presupposti indicati nel precedente § 4. È fatta salva la facoltà dell’INAIL di procedere, in sede d’istruttoria o successivamente, alla verifica di quanto dichiarato dal richiedente.
Applicazione della riduzione
Nei primi due anni dalla data di inizio attività della PAT, la riduzione è applicata nella misura fissa dell’otto per cento. La riduzione ha effetto solo per l’anno di presentazione della domanda ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno, in egual misura a tutte le voci della PAT. Dopo il primo biennio di attività della PAT, la percentuale di riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori-anno del triennio della medesima PAT, secondo il seguente prospetto:
Lavoratori anno del triennio della PAT (Npat) | Riduzione |
Fino a 10 | 28% |
Da 10,01 a 50 | 18% |
Da 50,01 a 200 | 10% |
Oltre 200 | 5% |
In caso di accoglimento, la riduzione riconosciuta ha effetto per l’anno in corso alla data di presentazione dell’istanza ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno. Qualora risulti, in qualsiasi momento, la mancanza dei requisiti prescritti per il riconoscimento della riduzione, l’INAIL procede all’annullamento della riduzione stessa e alla richiesta delle integrazioni dei premi dovuti, nonché all’applicazione delle vigenti sanzioni.