Repertorio Salute

Dotazione finanziaria del Spp? Dipende dalle caratteristiche aziendali, interpello

Ministero Lavoro interpello 06/10/2014 – n. 22/2014. Dotazione economica del servizio di prevenzione e protezione.

Sull’interpretazione dell’art. 31, c. 2*, del TU 81/08 sulla dotazione finanziaria del Servizio di protezione e prevenzione aziendale (Spp), è stata inoltrata istanza alla Commissione interpelli.

La risposta, individuata con Interpello 22/2014, ha dato le seguenti indicazioni:

  1. le previsioni dell’art. 31 del TU sono dirette ad assicurare che il Servizio di prevenzione e protezione disponga di tutto quanto necessario allo svolgimento dei compiti di cui all’art. 33, c.1**, avuto riguardo alla complessità aziendale e ai rischi presenti;
  2. in relazione alle modalità per realizzare tali finalità, la scelta di assegnare un budget è rimessa alla discrezionalità dell’organizzazione aziendale.

* “Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni (del Spp, Nda)…devono possedere le capacità e i requisiti professionali …, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell’azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell’espletamento del proprio incarico”.
** “Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’art. 28, c. 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’art. 35;
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’art. 36”.

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