Nell’area web del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” è presente un documento dal titolo “Guida pratica per una corretta gestione del documento unico di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.)” a cura dell’Arch. Valentina Megna e di Lucia Maria Stella Vurro.
Il documento è stato prodotto prima delle modifiche al Decreto 81 correlate al Decreto del fare Legge n.98/2013.
Segnaliamo che in virtù di queste modifiche in alcuni settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali non è più obbligatoria l’elaborazione del DUVRI per la cooperazione e il coordinamento tra il committente e gli appaltatori e subappaltatori.
In questi settori è invece sufficiente, in alternativa, l’individuazione di un incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all’incarico conferito.
Ricordiamo tuttavia che tali settori a basso rischio di infortuni e di malattie professionali non sono stati ad oggi ancora individuati. Saranno stabiliti con un futuro decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sulla base delle indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Sono state poi riviste le condizioni in presenza delle quali si può essere esonerati dalla redazione del Duvri.
L’obbligo della redazione del DUVRI, o in alternativa della nomina dell’incaricato per le aziende a basso rischio di infortuni e di malattia professionale, “non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai cinque uomini-giorno (nel testo originale erano indicati due giorni), sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell’Interno 10/3/1998, o derivanti dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento contenuto nel D.P.R. 14/9/2011 n. 177, o derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.”.
Dopo aver riportato queste lunghe note di doveroso aggiornamento, torniamo al documento che in relazione al DUVRI indica che il datore di lavoro committente che affida attività lavorative a ditte esterne, ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. 81/2008, ha “l’obbligo di promuovere la cooperazione e il coordinamento delle attività svolte da soggetti terzi”.
Nei casi previsti dalla normativa “rilevata l’interferenza quale fonte di pericolo per i lavoratori, il committente dovrà elaborare il DUVRI costituito da una parte descrittiva, da una teorica e da una parte di tipo ‘tecnico’ che entra nel merito delle lavorazioni e dei dati concreti delle organizzazioni in esse coinvolte.
Il documento unico di valutazione dei rischi lavorativi derivanti da interferenze rischiose fra le attività lavorative e le organizzazioni di lavoro che le eseguono, da elaborare e allegare a tutti i contratti d’appalto, d’opera (e, più che probabilmente, anche a quelli di somministrazione di servizi) interni, affidati dal datore di lavoro/committente, dovrà contenere:
- i dati relativi all’attività dell’azienda committente, nonché delle imprese appaltatrici, compresa l’individuazione delle figure responsabili in materia di sicurezza e prevenzione e protezione;
- la descrizione dell’attività oggetto degli appalti o contratti d’opera presi in considerazione;
- l’individuazione dei luoghi di lavoro ove si svolgono le attività in appalto o contratto d’opera; – la metodologia adottata per la valutazione;
- l’individuazione dei pericoli interferenziali e la valutazione dei relativi rischi per la sicurezza e la salute ai quali vengono esposti i lavoratori;
- le misure di prevenzione e di protezione (di cooperazione e coordinamento), nonché l’identificazione dei soggetti, ovvero dei ruoli dell’organizzazione aziendale, obbligati a metterle in atto”.
Concludiamo questa breve presentazione riportando l’indice del documento:
Che cosa è il D.U.V.R.I.?
Indicazioni e norme sull’applicazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze
Vademecum esplicativo
Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori
Informazioni tecniche necessarie da fornire per la redazione del DUVRI
A chi inviare la documentazione
fonte: Punto Sicuro