Emersione lavoro irregolare, pubblicato il Decreto Interministeriale

Decreto 27 maggio 2020 emersione lavoro irregolare

fonte: Ministero del Lavoro


È stato pubblicato il Decreto adottato in attuazione dell’articolo 103 del DL n. 34/2020, che ha previsto la possibilità per il datore di lavoro italiano o straniero di sottoscrivere un nuovo rapporto di lavoro subordinato o di dichiararne uno irregolarmente instaurato con cittadini italiani o stranieri presenti sul territorio nazionale prima dell’8 marzo 2020 e per gli stranieri con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019 di chiedere un permesso di soggiorno della durata di sei mesi.

settori interessati sono:
a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
b) assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, anche non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza;
c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

Due differenti procedure regolano la presentazione delle domande agli uffici del Ministero dell’Interno in base ai soggetti interessati.

Esse potranno essere presentate:

1. Per quanto riguarda i datori di lavoro operanti nei settori indicati che presentano istanza in favore di cittadini extracomunitari, presso lo Sportello unico per l’immigrazione istituito nelle prefetture.

In questo caso, i datori di lavoro devono essere cittadini italiani, cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea o stranieri titolari di permesso di soggiorno UE di lungo periodo. Devono possedere, per i settori produttivi agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse, un reddito imponibile minimo non inferiore a 30.000 euro. Per i settori del lavoro domestico o di assistenza alla persona, il reddito deve essere non inferiore a 20.000 euro, in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, e non inferiore a 27.000 euro, in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi.

La sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare già in corso con cittadini italiani o comunitari, si può invece dichiarare con istanza telematica all’INPS.

A disciplina di quest’ultimo procedimento, l’Istituto ha fornito le prime istruzioni operative con la Circolare n. 68 del 31 maggio 2020 e, dopo averne elencato i contenuti, specifica che la domanda può essere presentata, esclusivamente in modalità telematica, tramite il servizio dedicato presente all’interno del portale dell’Istituto alla pagina www.inps.it, a decorrere dal 1°giugno 2020 e sino al 15 luglio 2020.

2. Gli stranieri irregolari con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, e che prima di tale data hanno lavorato nei settori indicati, possono chiedere il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo presso le Questure, valido solo nel territorio nazionale, della durata di sei mesi decorrenti dalla data di presentazione dell’istanza, che potrà essere presentata presso i 5.700 uffici Postali dedicati.

Per presentare istanza occorre:

  • essere in possesso di un passaporto o di altro documento equipollente ovvero di un’attestazione di identità rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica del proprio Paese di origine;
  • essere presente sul territorio nazionale alla data dell’8 marzo 2020;
  • comprovare di aver svolto attività di lavoro nei settori indicati con documentazione da esibire all’atto della presentazione dell’istanza.

Le domande possono essere presentate dal 1° giugno al 15 luglio.

Per maggiori dettagli, è possibile prendere visione del Decreto Interministeriale del 27 maggio 2020.

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