fonte: Inail
Scade il 2 marzo 2020 il termine per accedere alle prestazioni del fondo per il 2019 e il 2020.
Con la Legge n. 157 del 19 dicembre 2019 è stato rifinanziato per gli anni 2019 e 2020 il Fondo per le vittime dell’amianto in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per l’esposizione all’amianto nell’esecuzione di operazioni portuali.
La Circolare n. 4 del 7 febbraio 2020 fornisce le istruzioni per la presentazione delle richieste di accesso alle prestazioni del fondo.
La domanda deve essere presentata, secondo la modulistica allegata, entro il 2 marzo 2020:
- per l’anno 2019 con riferimento alle sentenze depositate o ai verbali di conciliazione giudiziale sottoscritti entro il 31 dicembre 2018;
- per l’anno 2020 con riferimento alle sentenze depositate o ai verbali di conciliazione giudiziale sottoscritti entro il 31 dicembre 2019.
Il modulo di domanda deve essere inviato tramite Pec all’indirizzo dcra@postacert.inail.it o raccomandata AR alla Sede centrale dell’Inail-Direzione centrale rapporto assicurativo, Piazzale G. Pastore, 6 – 00144 Roma, anche in caso di lavoratori non assicurati.
Il richiedente deve inoltre allegare alla domanda la sentenza o il verbale di conciliazione giudiziale, in cui risultino il nome dell’avente diritto (o degli aventi diritto) alla prestazione e la somma dovuta.
Gli aventi diritto devono impegnarsi a tenere l’Istituto informato sugli sviluppi e sugli esiti del giudizio relativo al risarcimento dei danni dovuti dalle imprese, nonché a restituire eventualmente all’Inail quanto erogato indebitamente sulla base di una sentenza successiva nei confronti del richiedente.
Contestualmente alla presentazione della domanda, gli istanti devono infine comunicare ai soggetti tenuti al risarcimento, così come individuati nel provvedimento giudiziale, di aver effettuato la richiesta di accesso alle prestazioni del fondo.
Per maggiori informazioni consultare la documentazione allegata.
- Mod. 191 new
Istanza prestazione fondo vittime dell’amianto in favore degli eredi e di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto nell’esecuzione delle operazioni portuali – Allegato alla circolare Inail n. 4 del 7 febbraio 2020 (.pdf – 240 kb)
- Circolare Inail n. 4 del 7 febbraio 2020
Fondo per le vittime dell’amianto di cui all’articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Estensione per gli anni 2019 e 2020 delle prestazioni in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per l’esposizione all’amianto, nell’esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257. Art. 33-bis, comma 1, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. - Prestazione a favore degli eredi dei lavoratori portuali vittime dell’amianto
La legge 28 dicembre 2015 n. 208 ha istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per le vittime dell’amianto in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto nell’esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni della legge 27 marzo 1992, n. 257.