Anche gli infortuni avvenuti accompagnando i figli a scuola potranno essere indennizzati

fonte: Inail

Lo stabiliscono le nuove linee guida dell’Inail sugli incidenti in itinere, che prendono atto dell’orientamento della Cassazione sulla necessità di valutare le esigenze familiari al fine di ammetterli o meno alla tutela assicurativa. Il riconoscimento subordinato alla verifica di modalità e circostanze di ogni evento

ROMA – L’incidente occorso al lavoratore nel tragitto casa-lavoro, interrotto o deviato per accompagnare il proprio figlio a scuola, potrà essere ammesso alla tutela assicurativa dell’Inail per gli infortuni in itinere, previa verifica della necessità dell’uso del mezzo privato. Lo stabilisce la circolare numero 62 del 18 dicembre, che prende atto dell’orientamento univoco della Cassazione sulla necessità di valutare le esigenze familiari al fine di riconoscere o meno la possibilità di indennizzare questo tipo di infortuni.

Le disposizioni valgono anche per i casi in istruttoria. Le nuove linee guida – le cui disposizioni si applicano ai casi futuri, a quelli ancora in istruttoria e a quelli per i quali sono in atto controversie amministrative o giudiziarie o, comunque, non ancora prescritti o decisi con sentenze passate in giudicato – precisano che il riconoscimento dell’indennizzo “è subordinato alla verifica delle modalità e delle circostanze del singolo caso” – come l’età dei figli, la lunghezza della deviazione, il tempo della sosta, la mancanza di soluzioni alternative per assolvere l’obbligo familiare di assistenza dei figli – “attraverso le quali sia ravvisabile, ragionevolmente, un collegamento finalistico e ‘necessitato’ tra il percorso effettuato e il soddisfacimento delle esigenze e degli obblighi familiari, la cui violazione è anche penalmente sanzionata”.

La materia disciplinata dal dlgs 38/2000. Nella sua premessa la circolare Inail sottolinea che l’articolo 12 del decreto legislativo 38/2000, che disciplina l’infortunio in itinere, prevede l’esclusione della tutela nel “caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate” e precisa che “l’interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, a esigenze essenziali e improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti”. Anche dopo la sua entrata in vigore, però, il significato da attribuire al concetto di “esigenze essenziali” ha continuato a suscitare perplessità in fase di applicazione e l’Istituto finora aveva escluso dalla copertura assicurativa gli infortuni occorsi durante il percorso interrotto o deviato effettuato dai genitori per accompagnare i figli a scuola.

Una protezione sempre più estesa. La possibilità di estendere la tutela assicurativa anche a questi casi, prevista nelle nuove linee guida, tiene conto dell’evoluzione della giurisprudenza della Suprema Corte, e in particolare del “criterio della ragionevolezza” attraverso il quale, salvaguardando le esigenze umane e familiari del lavoratore costituzionalmente garantite, e conciliandole con i doveri derivanti dal rapporto di lavoro, la Suprema Corte ha reso sempre più penetrante la protezione assicurativa, sulla falsariga di quanto avviene in altri Paesi europei, che riconoscono la possibilità di indennizzare gli infortuni occorsi durante le deviazioni o le interruzioni “necessitate” per il soddisfacimento di esigenze familiari.

Gli esempi di Francia e Germania. In Francia, per esempio, sono ritenute normali le deviazioni e le interruzioni che interessano le necessità della vita quotidiana, quali il vettovagliamento della famiglia o gli acquisti fatti in farmacia per una visita urgente dal medico, per prelievi e depositi bancari. In Germania, invece, la tutela assicurativa permane quando l’assicurato devia dal percorso diretto di andata e ritorno dal posto di lavoro per accompagnare o andare a prendere un figlio affidato alla vigilanza di terzi.

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