I recenti eventi mortali di studenti impegnati in percorsi di alternanza scuola lavoro, eventi che si ripetono con una frequenza crescente, hanno suscitato reazioni, da parte degli studenti in numerose città, oltre che di cordoglio di rifiuto di un rapporto con il mondo del lavoro che presenta evidenti limiti e carenze dal punto di vista della tutela della salute della sicurezza dei giovani coinvolti: carenze di fatto non ben identificate o comunque non oggetto di attenzione specifica né da parte delle istituzioni né da parte delle parti sociali.
Basta accedere alla multicolore piattaforma Alternanza scuola lavoro del Miur per capire come il tema della sicurezza, affrontato secondo l’ottima modalità della proposta formativa [1], non è presente tuttavia in alcun modo con riferimenti alla vita reale e ai tragici eventi che pur coinvolgono gli stessi giovani che sono chiamati a partecipare ai percorsi formativi, a firmare il patto formativo, ad esprimersi sull’esperienza dell’alternanza.
D.Lgs. 81/2008
Il Testo unico (D.Lgs. 81/2008) all’art. 2 definisce quale lavoratore: la “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere…
Al lavoratore così definito è equiparato il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196(N), e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione”.
Ne consegue da questa definizione che tutte le disposizioni che nel Testo unico della sicurezza servono a tutelare i lavoratori sono da ritenere applicabili per gli studenti sia dei tirocini e dell’alternanza sia per gli studenti degli Istituti indicati.
Le disposizioni che regolano la partecipazione degli studenti alle esperienze lavorative nella modalità dell’alternanza scuola lavoro, così come il Testo unico sulla sicurezza, prevedendo disposizioni specifiche relative alla tutela della salute e della sicurezza degli studenti, forniscono un quadro normativo che fa si che questi dovrebbero essere tutelati potremmo dire su entrambi i fronti, sia su quello scolastico che su quello del lavoro.
Valgono in particolare con riferimento al Testo Unico per gli studenti (in azienda e a scuola), tra le molte specifiche, le cinque misure generali di prevenzione relative a valutazione dei rischi, fornitura Dpi, informazione/formazione/addestramento, controlli sanitari, copertura assicurativa.
Ad integrazione delle misure sopra ricordate il Decreto 3 novembre 2017, n. 195 – mediante il quale è stato emanato il “Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola lavoro” – all’Art. 5 prevede obblighi formativi, numero degli studenti ammessi tenendo conto delle caratteristiche del rischio aziendale, controlli sanitari e copertura assicurativa.
Mentre la presenza dei due tutor, quello scolastico e quello aziendale, offre alla dualità del sistema una garanzia di confronto e di dialogo, ma vorremmo ricordare anche di responsabilità nei confronti degli studenti che sono loro affidati.
Il tutor interno, designato dall’istituzione scolastica tra coloro che, avendone fatto richiesta, possiedono titoli documentabili e certificabili, svolge le seguenti funzioni:
- elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato che verrà sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
- assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
- gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
- monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
- informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell’eventuale riallineamento della classe;
- assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione [2].
Il tutor esterno, selezionato dalla struttura ospitante, come si è detto, tra soggetti che possono essere anche esterni alla stessa, assicura il raccordo tra la struttura ospitante e l’istituzione scolastica. Rappresenta la figura di riferimento dello studente all’interno dell’impresa o ente e svolge le seguenti funzioni:
- collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell’esperienza di alternanza;
- favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- garantisce l’informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza;
- fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l’efficacia del processo formativo.
Collaborazione tra i tutor
Ai fini della riuscita dei percorsi di alternanza, tra il tutor interno e il tutor esterno è necessario sviluppare un rapporto di forte interazione finalizzato a:
- definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all’apprendimento sia in termini di orientamento che di competenze;
- garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso, in itinere e nella fase conclusiva, al fine di intervenire tempestivamente su eventuali criticità;
- verificare il processo di attestazione dell’attività svolta e delle competenze acquisite dallo studente;
- raccogliere elementi che consentano la riproducibilità delle esperienze e la loro capitalizzazione.
Il tutor interno e quello esterno, per la loro funzione, devono possedere esperienze, competenze professionali e didattiche adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal percorso formativo. È opportuno che tali figure siano formate sugli aspetti metodologici, didattici, procedurali e contenutistici dell’attività di alternanza, la quale dovrà prevedere un rapporto numerico fra tutor e allievi adeguato a garantire un efficace supporto ai giovani nello svolgimento delle attività di alternanza, oltre che un’accettabile livello di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Quindi abbiamo degli studenti che per le attività svolte a livello aziendale (con diretta responsabilità del datore di lavoro) godono delle stesse tutele dei lavoratori, mentre sono oggetto di monitoraggio, dal punto di vista formativo, da parte del sistema dell’alternanza scuola lavoro (tutor interno e tutor esterno).
Un quadro perfetto, sembrerebbe, in cui tutti gli aspetti del complesso sistema sono stati considerati e coperti da specifiche disposizioni. Sorgono tuttavia di fronte agli eventi tragici della vita reale alcune domande.
La prima domanda da porsi è a mio giudizio la seguente: ma questo giovane che si dice sia “equiparato a un lavoratore” (e per questo gode delle tutele ricordate) è davvero un lavoratore? Eppure non ha la conoscenza dell’ambiente di lavoro, l’esperienza, la cultura, la continuità di presenza degli altri lavoratori, non percepisce un salario (è li per apprendere non per produrre). Questo essere considerato come un lavoratore non è forse il primo fattore di confondimento del suo ruolo e delle sue funzioni a livello aziendale?
Questo giovane in realtà è e resta uno studente e come tale deve essere tutelato. Se l’applicazione delle misure di tutela di carattere tecnico devono giustamente essere le stesse dei lavoratori, le misure organizzative e gestionali disposte sia dal Testo Unico sia dal Decreto 3 novembre 2017, n. 195 (e altre disposizioni relative alla alternanza scuola lavoro) non sono sufficienti e non danno di fatto utili riferimenti perché il datore di lavoro, in primis, sappia dove si collocano i limiti relativamente ai compiti che assegna (analogamente per il preposto e per gli altri lavoratori), quale può essere l’evoluzione di questi compiti nel tempo, quali sono i compiti che assolutamente non può assegnare, quali modalità devono essere assolutamente vietate (lavoro senza accompagnamento).
Inoltre per quanto riguarda l’attività di monitoraggio svolta dai due tutor ci chiediamo: quando e come costoro entrano nel merito delle condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro in cui gli allievi vanno ad operare? Vi sono esperienze positive e buone pratiche in questo senso? La multicolore piattaforma Alternanza scuola lavoro del Miur non ne dà notizia.
Sul fronte delle scuole forti vincoli dovrebbero essere imposti relativamente alla scelta delle imprese che va decisamente subordinata:
- alla approfondita e diretta conoscenza delle condizioni di rischio aziendali (tra cui: dati su malattie professionali, infortuni avvenuti e infortuni mancati, colloqui con Rspp Mc e Rls);
- e alla adozione da parte dell’azienda di misure gestionali avanzate (tra cui in particolare procedura degli infortuni mancati, procedura di raccolta delle segnalazioni, modalità di valutazione degli infortuni, formazione continua legata ad eventi, formazione sulle procedure).
Quindi molte delle disposizioni attualmente in vigore andrebbero riscritte, cambiando ottica e considerando questi giovani come studenti, non solo quando si valuta la loro attività dal punto di vista didattico, ma soprattutto quando si considerano le attività che può svolgere e le relative condizioni di sicurezza.
Va inoltre evidenziato un altro aspetto, proprio dal punto di vista della formazione svolta nelle scuole in preparazione all’esperienza del lavoro in azienda: i giovani dovrebbero avere molto chiaro il loro diritto al rifiuto del lavoro non sicuro (ora e nel futuro), dovrebbero avere su questo aspetto un rafforzamento (nell’ambito dei corsi) delle loro capacità di reazione e risposta di fronte a condizioni di lavoro che sono molto spesso al di sotto dei livelli di tutela previsti dalla legge e dalle buone pratiche (realtà del Paese che sarebbe il caso venisse spiegata loro molto bene). Da qui ne deriva un ruolo molto importante di traino che questi giovani potrebbero svolgere nei confronti dei lavoratori dipendenti: in fondo non hanno nulla da perdere (non il lavoro), hanno l’appoggio (si spera) dei due tutor, hanno (probabilmente) migliori strumenti culturali per potersi confrontare con le figure aziendali, incluso Rspp e Mc.
NOTE
[1] Il Mur in collaborazione con l’Inail ha realizzato uno specifico percorso formativo da seguire in modalità eLearning dal titolo “Studiare il lavoro” – la tutela della salute e della sicurezza per gli studenti in Alternanza scuola lavoro.
[2] Attività di Alternanza Scuola Lavoro – Guida operativa per la scuola (Miur).