Per effetto della Sentenza della Corte costituzionale 287/2012, è venuta meno la norma di diritto transitorio che consentiva, in assenza di “regolamentazioni regionali”, di continuare ad applicare l’art.18 della legge 196/1997* e il relativo regolamento di attuazione. Per effetto della sentenza della Corte costituzionale 287/2012 è venuta meno la norma di diritto transitorio che consentiva, in assenza di “regolamentazioni regionali”, di continuare ad applicare l’art.18 della legge 196/1997* e il relativo regolamento di attuazione.
Il Dl 76/2013, peraltro, ha reintrodotto, in via transitoria fino al 31.12.2015, la possibilità di ricorrere ai tirocini formativi e di orientamento applicando la normativa statale, ma tale previsione è stata soppressa in sede di conversione del decreto.
Date queste premesse, la Direzione centrale rischi della Direzione generale dell’Inail, con circolare n. 16 del 4 marzo scorso, ha fornito indicazioni sull’obbligo assicurativo dei tirocinanti e sulla relativa determinazione del premio assicurativo, non senza aver dato atto che, nel frattempo, “la quasi totalità delle Regioni ha adattato la propria Disciplina alle prescrizioni contenute nelle Linee guida in materia di tirocini, secondo quanto riferito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Quali sono i tirocini oggetto delle Linee guida? La circolare Inail così li elenca:
- tirocini formativi e di orientamento;
- tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro;
- i tirocini di orientamento e formazione oppure di inserimento-reinserimento in favore di disabili, persone svantaggiate e richiedenti asilo politico o titolari di protezione internazionale.
Restano quindi estranee all’ambito di applicazione dell’accordo tra il Governo e le Regioni del 24 gennaio 2013, alcune forme di tirocinio come “i tirocini curriculari promossi da università, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale… i periodi di pratica professionale e i tirocini previsti per l’accesso alle professioni ordinistiche, i tirocini transnazionali…”.
Altro argomento della circolare 16, il tema di garanzie assicurative che spettano al soggetto promotore dei tirocini, salvo diversa previsione della convenzione, e che si concretizza con la “copertura assicurativa dei tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l’Inail di tutte le attività rientranti nel progetto formativo”. Peraltro, è prevista la possibilità che le Regioni assumano a proprio carico gli oneri connessi a tale copertura assicurativa. E, nel caso in cui il soggetto promotore sia una pubblica amministrazione, vengono definite, nell’ambito delle convenzioni, le modalità attraverso le quali il soggetto ospitante può eventualmente assumere a suo carico l’onere della copertura assicurativa.
Pertanto, continua la circolare, le Regioni “sono tenute ad assicurare i tirocinanti oggetto delle linee guida … nella forma prevista per gli allievi dei corsi di istruzione professionale impegnati in esperienze tecnicoscientifiche, esercitazioni pratiche o di lavoro… con applicazione del tasso di tariffa proprio della voce … delle varie gestioni, con esclusione dei corsi che comportano partecipazione alle lavorazioni esercitate dall’azienda, per i quali si deve fare riferimento alle voci che competono alle lavorazioni stesse”.
L’Inail precisa, anche, che, in linea generale, “il praticantato è gratuito e non dà luogo ad un rapporto di lavoro strutturato, anche in presenza di un rimborso spese forfettariamente concordato”. Tale esperienza, però, oltre che nella pratica presso il professionista, può consistere anche nella frequenza di corsi di formazione professionale organizzati da ordini o collegi, associazioni di iscritti e da altri soggetti. E a questo proposito l’Istituto “esclude dall’obbligo assicurativo colui il quale, ai fini dell’ammissione all’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione“, è tenuto a svolgere un periodo obbligatorio di “praticantato”, tenuto conto della gratuità del rapporto e dunque dell’assenza del requisito soggettivo ai fini assicurativi.
fonte: Quotidiano Sicurezza
* Norme in materia di promozione dell’occupazione, Tirocini formativi e di orientamento (l’art. 18 prevede l’adozione di una disciplina volta a “realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l’obbligo scolastico.”).