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Il Decreto 12 aprile 2019 modifica le norme tecniche di prevenzione incendi

Decreto 12 aprile 2019

Decreto 12 aprile 2019 
Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. 

Fonte: BibLus-net by ACCA – biblus.acca.it


Nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23 aprile 2019 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Interno del 12 aprile 2019 recante: “Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139″.

Il decreto nasce dalla necessità di continuare l’azione di semplificazione e razionalizzazione dell’attuale corpo normativo relativo alla prevenzione degli incendi, mediante l’utilizzo di un nuovo approccio metodologico più aderente al progresso tecnologico e agli standard internazionali.

Le modifiche al Codice di prevenzione incendi prevedono l‘eliminazione del cosiddetto “doppio binario“ per la progettazione antincendio delle attività soggette al controllo da parte dei Vigili del Fuoco.

Tale norma entrerà in vigore il 21 ottobre 2019, cioè 180 giorni dopo la pubblicazione del decreto in Gazzetta, ponendo fine al periodo transitorio (durato circa quattro anni) di applicazione volontaria del Codice di prevenzione incendi per la sola progettazione delle attività che non erano dotate di specifica regola tecnica.

Le modifiche introdotte dal decreto

Saranno ben 42 le attività soggette alle modifiche, comprese nell’Allegato 1 del DPR n. 151/2011, per le quali la Regola Tecnica Orizzontale (RTO) del Codice diventerà l’unico riferimento progettuale.

Invece saranno per ora escluse, così come riportato all’art. 3 del DL, da tale obbligo le RTV attuali:

  • strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini
  • asili nido
  • attività commerciali ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni
  • depositi di mezzi rotabili e dei locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili

per le quali l’uso del Codice resterà un’opzione volontaria, in alternativa alle vecchie regole tecniche prescrittive.

Con il decreto pubblicato vengono introdotti due elementi:

  1. l’ampliamento del campo di applicazione del DM 3 agosto 2015 e s.m.i. ad alcune attività (da 19 a 26, 69, 72 e 73 dell’allegato I al DPR n. 151/2011).
  2. l’obbligatorietà dell’utilizzo del Codice per la progettazione delle attività tradizionalmente “non normate”, in sostituzione dei “criteri tecnici di prevenzione incendi“.

Per ulteriori approfondimenti rimandiamo ad un articolo, in materia, relativo alla circolare del CNI pubblicata a marzo 2019.

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