Il Sinp: nuovamente alla ribalta?

Sinp photo by Kelly, Pexels

Il Sistema informativo nazionale per la prevenzione (Sinp) nasce dall’esigenza di una più approfondita conoscenza delle modalità di accadimento degli infortuni e delle patologie associate al lavoro, per poter progettare interventi più efficaci di prevenzione, chiamando in causa le competenze di diverse componenti istituzionali, alle quali si impongono livelli adeguati di cooperazione. Uno strumento per pianificare, programmare, scegliere le priorità degli interventi preventivi e valutarne l’efficacia.

Sono alcuni anni che l’attenzione e le aspettative relative al Sistema informativo nazionale per la prevenzione sono in forte calo: dopo quasi quindici anni dalla emanazione delle disposizioni che lo hanno regolamentato (Art. 8 del D.Lgs. 81/2008), il suo inadeguato o comunque parziale funzionamento ha indotto i più a ritenere che questo strumento, finalizzato alla conoscenza del fenomeno infortunistico e tecnopatico a fini preventivi, non sarebbe mai decollato nel complesso, attuando l’intero quadro delle prestazioni previste dalla legge.

Nel 2016 viene emanato il Decreto interministeriale n. 183 del 26 maggio che ne ha definito le regole tecniche di funzionamento, prevedendo tra l’altro la costituzione di un Tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del Sinp (costituito nel febbraio del 2018).

Ma ancora nel 2018 un’interessante iniziativa, promossa dal Movimento per la difesa e il miglioramento del Servizio sanitario nazionale [1], evidenzia le forti carenze strutturali del Sistema:

La conoscenza del tessuto produttivo e dei rischi è la base per la Programmazione degli interventi di prevenzione di tutti gli attori in gioco: imprenditori, organizzazioni sindacali, lavoratori, professionisti della prevenzione, dei servizi aziendali e del Ssn. Tanto più oggi a fronte di un profondo e rapido cambiamento del mercato e dell’organizzazione del lavoro. Il legislatore aveva previsto nel D.Lgs. 81/2008 la nascita di un vero e proprio Sistema Informativo Nazionale Prevenzione: a 10 anni di distanza non è ancora nato ed è ben lontano dal Nascere. [2]

La riforma del 2021, introdotta dalla Legge 215, ha infine ridefinito la composizione del Sinp prevedendo il coinvolgimento tra l’altro dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

Composizione del Sinp

Ministeri del Lavoro e delle politiche sociali, della Salute, dell’Interno e dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio.
Vi fanno parte inoltre le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, l’Inps, l’Ispettorato nazionale del lavoro e l’INAIL cui è affidata la gestione tecnica e informatica del Sistema.

Dopo il silenzio degli ultimi anni, il Sinp torna alla ribalta con l’Accordo stipulato nel mese in corso tra INAIL e Ispettorato nazionale dal lavoro: l’accordo, che attua le nuove disposizioni della Legge 215, prevede l’accesso dell’Ispettorato del lavoro al servizio Flussi informativi, al servizio Cruscotto infortuni, al servizio Registro di Esposizione.

Il Servizio Flussi informativi

permette la consultazione delle informazioni relative agli infortuni e malattie professionali con indicazioni identificative dei lavoratori infortunati.

Il Servizio Cruscotto infortuni

permette la consultazione dei dati relativi alle denunce di infortunio pervenute telematicamente all’INAIL a partire dal 23 dicembre 2015 nonché dei dati riguardanti le comunicazioni d’infortunio a fini statistici e informativi, pervenute telematicamente all’INAIL a decorrere dal 12 ottobre 2017.

Il Registro di Esposizione

permette la consultazione dei dati riferiti ai Registri di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni e ad agenti biologici riguardanti gli agenti utilizzati, i dati dei lavoratori esposti, l’attività svolta dal dipendente e il valore dell’esposizione in termini di intensità, frequenza e durata con l’obiettivo di pianificare l’attività di vigilanza e le politiche di prevenzione a livello epidemiologico, nonché nell’ottica di un completo programma di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, e di promozione della sicurezza e tutela della salute negli ambienti di lavoro. [3]

La nota pubblicata nel sito dell’INAIL rende inoltre noto che

in occasione della firma dell’accordo, è stato illustrato, insieme al vicepresidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Michele Emiliano, il percorso di collaborazione che l’Inail avvierà con le Regioni e le Province autonome. L’obiettivo è quello di implementare ulteriormente i flussi informativi già scambiati con l’Istituto sui dati relativi all’andamento degli infortuni e delle malattie professionali, allo scopo di rendere più efficaci le azioni di prevenzione e vigilanza sul territorio.

Ma mentre il testo dell’Accordo, che alleghiamo, ci permette di conoscere i contenuti dell’intesa con l’Ispettorato nazionale del lavoro nulla di più, rispetto a quanto ricordato sopra, è desumibile dai testi pubblicati dall’Istituto in merito alla definizione “del percorso per lo scambio dati con Regioni e Province autonome”. Ci è dato supporre quindi che tutto resti invariato.

Quindi finiscono qui le sorprese e scarse sono le risposte alle aspettative (nei molti o pochi che ancora ne hanno) rispetto alla presa in carico da parte delle istituzioni (INAIL e ministeri competenti) del reale e ottimale funzionamento del Sinp. Prendiamo in considerazione alcune delle criticità, segnalate nel 2018 nell’ambito del citato convegno dal titolo Infortuni e malattie professionali: conoscere per prevenire. Perché il sistema informativo stenta a nascere? vediamo che le più significative di queste non hanno meritato attenzione e tantomeno comportato una soluzione.

Prendiamo di seguito in esame tre di queste criticità:

  • Consideriamo ad esempio la questione centrale (irrisolta) che va individuata nel fatto che molti dati necessari al Sinp per il coordinamento degli interventi di prevenzione tra i diversi enti coinvolti sono presso:
    – gli archivi dell’Inps che è escluso dal Sinp
    – le strutture del Ssn, centrali e territoriali (es. apertura cantieri, siti contaminati da amianto e non, Sdo (Schede dimissione ospedaliera) da incrociare con le storie lavorative, risultati dei controlli
    – il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Banca dati Agea)
    – l’Autorità sistema portuale
    – il Ministero dello sviluppo economicoIn realtà le conoscenze sui danni da lavoro, che pur vanno migliorate e completate, non bastano più: devono essere previste nuove fonti informative, che nel 2008 non erano ritenute utili, in particolare è assolutamente necessario arricchire le banche dati con l’ampio quadro di informazioni sul “lavoro” in possesso dell’ Inps (che pur dallo scorso anno fa parte del Tavolo tecnico) e metterle a sistema nel Sinp.
Fonte Inps: dati da mettere a sistema nel Sinp
  • Anagrafe lavoratori
  • Anagrafe aziende
  • Retribuzioni
  • Contratti di lavoro
  • Cig
  • Storia lavorativa di lavoratori affetti da malattie sospette professionali individuate da altri sistemi informativi (Occam)
  • Danni occorsi a lavoratori autonomi (partite Iva)
  • Consideriamo inoltre che l’Inail può fornire dati relativamente solo agli assicurati: circa 6/7 milioni di lavoratori ne sono esclusi, intere categorie come ad esempio Forze armate, VVf, Polizia, commercianti titolari, pensionati al lavoro, liberi professionisti, partite Iva. Vi è inoltre una diffuso fenomeno di sottonotifica da parte delle micro e piccole imprese in particolare per le malattie professionali.
  • Si sottolineano inoltre da tempo, i limiti dei dati forniti da INAIL – che rappresenta la fonte fondamentale in merito a infortuni e malattie professionali – e che li raccoglie secondo i propri fini assicurativi: tra i dati disponibili come è noto non compaiono, aspetto critico fondamentale, le “ore lavorate”, il che rende molto approssimativo un raffronto, con riferimento agli eventi, nel tempo e tra diversi settori e territori.

NOTE

[1] Tra cui: Vittorio Carreri, Eugenio Ariano, Susanna Cantoni.
[2] Dall’Introduzione al Seminario a cura di: Eugenio Ariano, Susanna Cantoni, Movimento per la Difesa e il Miglioramento del SSN
[3] Art. 3 dell’Accordo.

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