fonte: Inail
A quasi 20 anni dall’ultimo aggiornamento, sono state fissate le nuove tariffe Inail dei premi di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, in vigore dal primo gennaio 2019. La revisione tiene conto dell’evoluzione tecnologica e delle nuove modalità di organizzazione delle attività, incentivando anche l’adozione e il rafforzamento degli interventi di prevenzione.
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Il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha approvato infatti il nuovo impianto tariffario proposto dall’Istituto. La revisione delle tariffe dei premi, in vigore dallo scorso primo gennaio come stabilito dalla legge di bilancio 2019, ha riguardato in particolare l’aggiornamento del nomenclatore, il ricalcolo dei tassi medi e il meccanismo di oscillazione del tasso per andamento infortunistico.
Nel nomenclatore tassi differenziati in funzione del rischio lavorativo. Nella nuova formulazione il nomenclatore tariffario, che attribuisce ai vari tipi di attività tassi differenziati in funzione dello specifico rischio lavorativo, è stato reso più aderente agli attuali fattori di rischio, ridefinendo lavorazioni già previste dalle tariffe precedenti, istituendo nuove voci di tariffa relative a lavorazioni ancora in fase di sviluppo e a nuove modalità organizzative del lavoro, e introducendo cicli tecnologici che si sono diffusi nell’ultimo ventennio ma che non esistevano ancora all’epoca dell’ultima revisione.
Le voci sono passate da 739 a meno di 595. È stata introdotta, per esempio, una nuova voce di tariffa per le attività legate alla produzione di nanomateriali, un settore di produzione che si è sviluppato solo negli ultimi anni e per il quale si prevede una crescita anche nel prossimo futuro. Altre novità rilevanti riguardano l’esplicitazione all’interno del nomenclatore dell’intero ciclo dei rifiuti e la previsione delle attività di consegna merci svolte in ambito urbano dai cosiddetti rider, con l’ausilio di veicoli a due ruote o assimilabili. Il lavoro preliminare svolto dall’Inail sulle voci di tariffa esistenti ha permesso inoltre di eliminare quelle obsolete, perché relative a un contesto produttivo ormai superato, operando allo stesso tempo una ridefinizione del nomenclatore per adeguarlo ai nuovi rischi lavorativi e ai relativi andamenti infortunistici, anche con l’obiettivo di semplificare gli aspetti gestionali del rapporto assicurativo. Questa razionalizzazione si è tradotta in una significativa contrazione del numero delle voci di tariffa, che sono passate da 739 a 595.
I tassi medi per le imprese ridotti di quasi un terzo. Per la determinazione dei tassi medi nazionali – calcolati per ciascun tipo di lavorazione in modo tale che il gettito corrispondente fronteggi gli oneri previsti dalla legge (indennità, rendite, assegni funerari e per l’assistenza personale continuativa, ecc.) e tutte le altre spese – sono stati presi in considerazione i dati relativi all’andamento infortunistico e tecnopatico nel triennio 2013-2015 (quelli precedenti facevano riferimento al triennio 1995-1997) e le retribuzioni soggette a contribuzione di competenza nello stesso periodo. Il risultato è la diminuzione del 32,72% dei tassi medi per le aziende – dal 26,53 per mille del 2000 al 17,85 per mille – mentre il taglio complessivo dell’onere finanziario per l’assicurazione che grava sulle imprese sale di circa 500 milioni fino a 1,7 miliardi di euro. I nuovi tassi di premio, il cui valore è stato determinato dalla rischiosità in termini di oneri assicurativi, non superano mai quelli previsti dalla tariffa 2000, mentre in alcuni casi risultano inferiori anche di oltre il 50%. Inoltre, anche per le lavorazioni più rischiose sono stati mantenuti entro il 110 per mille, rispetto al 130 per mille della tariffa 2000.
L’oscillazione del tasso basata sulla gravità degli eventi lesivi. Le nuove modalità di applicazione delle tariffe ricalcano quelle precedenti, con la significativa eccezione del criterio di calcolo dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico, oggi basato sulla gravità degli eventi lesivi e non più soltanto sugli oneri sostenuti dall’Istituto per indennizzarli. Dal calcolo della gravità degli eventi continuano invece a essere esclusi gli infortuni in itinere, avvenuti cioè nel tragitto di andata e ritorno tra la casa e il luogo di lavoro. È stata inoltre confermata la riduzione del premio per gli interventi di prevenzione, volti al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza in ambito aziendale, così come l’impegno per il sostegno dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsti dal decreto legislativo 81/2008, in linea con le risorse mediamente erogate nell’ultimo quinquennio.
Migliorate anche le prestazioni per infortunati e tecnopatici. Oltre alla riduzione del costo del lavoro, la revisione delle tariffe ha consentito di introdurre importanti novità sul fronte delle prestazioni, con un complessivo miglioramento del livello delle tutele erogate agli infortunati e ai malati professionali, quantificabili in circa 110 milioni all’anno. Questi interventi riguardano, in particolare, la revisione dell’istituto della vivenza a carico, con riferimento alle rendite che spettano, in mancanza di coniuge e figli, ai superstiti ascendenti o collaterali delle vittime sul lavoro, cioè ai loro genitori o, in mancanza dei genitori, ai fratelli e alle sorelle. In questi casi, infatti, l’erogazione delle rendite non sarà più legata alla mancanza di mezzi di sussistenza autonomi e sufficienti, ma dipenderà dal calcolo del reddito pro capite dell’ascendente e del collaterale, ricavato dal reddito netto del nucleo familiare superstite. L’assegno una tantum erogato dall’Inail ai familiari dei lavoratori deceduti sul lavoro, inoltre, è stato aumentato da 2.160 a 10mila euro, mentre l’aggiornamento della “Tabella di indennizzo danno biologico” determina un miglioramento del livello delle prestazioni economiche in caso di infortuni con invalidità permanente dal 6 al 15%, quantificabile in circa 100 milioni annui a favore di malati e infortunati.
La scadenza per l’autoliquidazione posticipata al 16 maggio. In previsione dell’aggiornamento del sistema tariffario, il termine del 31 dicembre entro cui l’Istituto rende disponibili al datore di lavoro gli elementi necessari per il calcolo del premio assicurativo è stato differito al prossimo 31 marzo, mentre le scadenze per il pagamento del premio e per la presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni sono state posticipate al 16 maggio. Il rinvio dell’autoliquidazione comporta anche il differimento dei termini per il versamento dei contributi associativi, che dovrà essere effettuato contestualmente al pagamento del premio, sempre entro il 16 maggio.
Le altre novità della legge di bilancio 2019. La manovra di bilancio per il 2019 ha incrementato anche di un milione di euro lo stanziamento annuale del fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro e ha ampliato la tutela e la platea dei beneficiari dell’assicurazione contro gli infortuni domestici, obbligatoria per chi si prende cura della casa e dei familiari in modo abituale ed esclusivo.