Il riassetto del quadro legislativo del settore ferroviario è, proprio in questi giorni, oggetto di attenzione da parte delle Regioni.
Il coordinatore della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e Province autonome, a nome di tutti i componenti della Commissione, ha inviato una lettera al Ministero della salute, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per ricordare il ruolo che le Regioni svolgono, sulla base dell’art. 117 della Costituzione, nella garanzia della tutela della salute e sicurezza sul lavoro, con queste parole:
si richiama l’improcrastinabile urgenza, già espressa a suo tempo dai rappresentanti regionali all’interno del Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 5 del D.Lgs. 81/2008), coordinato dal Ministero della salute di aggiornare le norme specifiche sulla sicurezza del mondo ferroviario e di armonizzarle con il D.Lgs. 81/08, così come previsto dall’art. 3 comma 2.
L’inadempienza, nota e denunciata da tempo alle istituzioni competenti (in particolare dalle Organizzazioni sindacali), trova in questa presa di posizione una voce autorevole di accusa nei confronti dell’incomprensibile e ingiustificato ritardo dell’aggiornamento del quadro legislativo del settore ferroviario, caratterizzato da gravi rischi.
Legislazione in vigore |
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Legge 191/1974 DPR attuativo 469/1979 |
Legislazione specifica per il Trasporto ferroviario |
D.Lgs.81/2008 art. 3 |
Prevede l’armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai Titoli dal II al XII dell’81 con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenute nella Legge 191 del 1974, entro 12 mesi |
Legge 10/2012 | Prevede un’ulteriore proroga di 52 mesi |
Siamo
A distanza di quindici anni dall’emanazione del D.Lgs. 81/2008 e a 49 da quella della legge 191 del 1974,
dichiara la Commissione salute delle Regioni, evidenziando
l’urgenza di un intervento normativo che aggiorni le norme di tutela dei lavoratori in ambito ferroviario e si rende disponibile a fornire la necessaria collaborazione e gli opportuni contributi attraverso le competenti Aree tecniche.
Su questo stesso argomento si è espresso, subito dopo il tragico evento di Brandizzo, il prof. Pascucci [1], rendendo pubblico un proprio intervento pronunciato in un corso di formazione sulla tutela della salute e sicurezza in ambito ferroviario. Nell’articolo, pubblicato sulla rivista Diritto della sicurezza sul lavoro, si sottolinea il contrasto tra le modifiche, occorse nel tempo, all’assetto istituzionale e organizzativo del settore e l’inamovibilità delle norme a tutela della salute e sicurezza ferme a 45 anni fa, come evidenziano anche le Regioni nella loro lettera.
Evoluzione dell’assetto organizzativo del settore ferroviario |
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1905 | Amministrazione autonoma delle Ferrovie dello stato |
1950/58 | Azienda autonoma delle ferrovie dello Sato |
1986 | Ente Ferrovie dello Stato |
2011 | Ferrovie dello stato Italiane S.p.A. Una holding delle numerose società operative del Gruppo Fs, tra cui Trenitalia [2] |
Le norme di tutela del settore, che risalgono al 1974, corrispondono a una delle prime fasi organizzative delle ferrovie, quella dell’Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. I successivi cambiamenti organizzativi hanno introdotto ulteriore frazionamento delle attività/responsabilità e l’esternalizzazione di molte attività tra cui come ben sappiamo quelle della manutenzione.
Inoltre la Legge 191 legifera esclusivamente sulla
prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall’Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato
ed essendo una norma precedente il recepimento delle direttive comunitarie, in particolare della Direttiva quadro, manca di tutti quegli aspetti gestionali organizzativi e partecipativi propri della successiva legislazione italiana di merito.
Comunque
Ammesso e non concesso che nonostante l’ampio arco di tempo trascorso le regole tecniche della L.191/1974 siano ancora effettivamente adeguate ai nuovi scenari organizzativi del settore ferroviario, esse non possono considerarsi totalmente assorbenti rispetto al complesso delle regole contenute nei titoli dal II al XII del D.Lgs. 81/2008 [3]
Le regole tecniche del 1974 non possono neppure esaurire il complessivo apparato regolatorio della prevenzione nel settore ferroviario i cui fondamenti debbono essere necessariamente rinvenuti nel D.Lgs.81/08 e in particolare nelle disposizioni del suo Titolo I.
Questo in particolare se si considera l’arretratezza di alcuni concetti presenti nella normativa degli anni ’70, quale ad esempio la definizione di lavoratori che include solo quelli subordinati, la mancanza degli obblighi relativi alla valutazione dei rischi e ai connessi aspetti gestionali, l’assenza di previsioni rilevanti come quelle di cui all’art. 26 del D.Lgs.81/08 relativamente agli “Obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione”.
Quindi la mancanza delle norme di armonizzazione previste non pone certo le ferrovie in un limbo senza norme e senza obblighi, ma sicuramente costringe “ad arrovellarsi in complesse interpretazioni” che non agevolano certo la conoscenza e l’applicazione delle disposizioni legislative da parte di tutti gli operatori del settore.
Pienamente condivisibili, quindi, le parole con cui il prof. Pascucci conclude il suo intervento:
Fermo restando che la scarsa chiarezza delle norme non può giustificare alcuna arrendevolezza da parte di chi è tenuto ad applicarle, tuttavia, dopo quasi tre lustri di ritardi inescusabili, pare ormai giunto il momento di chiarire definitamente la questione apponendo la parola fine ad una sconcertante vicenda regolativa che rischia seriamente di porre a repentaglio la salute e la sicurezza di chi lavora in ambito ferroviario.
NOTE
[1] Ordinario di diritto del lavoro nell’Università di Urbino Carlo Bo
[2] Fonte “La tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nel settore ferroviario, tra norme generali e norme specifiche, Paolo Pascucci, Diritto della sicurezza sul lavoro 1-2023.
[3] Op.Cit.