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INAIL – L’elaborazione del DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze

Mettiamo a disposizione dei nostri lettori un utile manuale redatto dall’INAIL – Settore Ricerca – Dipartimento Processi Organizzativi,  dal titolo L’elaborazione del DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze, curato da Raffaele Sabatino con la collaborazione di Andrea Cordisco e pubblicato a Febbraio di quest’anno.

Questo per agevolare i Datori di Lavoro Committenti nella redazione di un Documento che lo scorso anno è stato più volte modificato dalle normative.

Così mentre l’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 prevede per il Datore di Lavoro Committente l’obbligo di elaborare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) il Decreto del Fare, Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, (convertito con Legge 9 agosto 2013, n. 98), ha previsto:

l’introduzione della figura dell’incaricato in sostituzione del D.U.V.R.I.  per settori a basso rischio infortunistico e tecnopatico ( da individuare con un Decreto ancora non emanato).  Questo incaricato deve essere “in possesso di formazione, esperienza e competenze professionali, adeguate e specifiche in relazione all’incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento”.

L’individuazione dell’incaricato, pertanto, non è una mera attività formale, ma si sostanzia di precisi contenuti e, quindi, tale individuazione è valida se tiene conto da un lato, del fatto che l’incaricato possiede i requisiti previsti dalla norma e, dall’altro, del contenuto dettagliato dell’incarico “per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento” alle attività d’impresa.

Il datore di lavoro, una volta individuato il suddetto incaricato, deve inserire la nomina e dare piena evidenza nel contratto di affidamento di lavori e/o servizi e/o forniture della esplicita individuazione di tale figura.

L’obbligo del D.U.V.R.I. o dell’incaricato non si applica ai servizi di natura intellettuale, le mere forniture di materiali o attrezzature e i lavori o servizi la cui durata è al di sotto dei cinque addetti per un giorno, e che non comportino rischi derivanti dal rischio incendio alto, secondo il DM 10/3/1998, dallo svolgimento di attività in ambienti confinati secondo il DPR 177/2011 o dalla presenza oltre ad agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive, dalla presenza dei rischi particolari anche di agenti mutageni e amianto.

Il parametro dei cinque uomini giorno quale limite temporale rispetto al quale non vi è obbligo di compilazione né di redigere il D.U.V.R.I. né di individuare l’incaricato.

Il Documento dell’Inail sistematizza quindi la materia. Ecco l’indice del documento:

LA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA
1.1 LE INTERFERENZE LAVORATIVE NELL’EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA
1.2 ALCUNE DEFINIZIONI
1.3 L’ART. 26 DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I.
1.4 CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE LAVORATIVE
1.5 LE NOVITÀ APPORTATE DAL “DECRETO DEL FARE”
1.6 I REQUISITI E I COMPITI DELL’”INCARICATO”
1.7 IL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE
1.8 IL DUVRI E LA DELEGA DI FUNZIONI

IL DUVRI: QUANDO E COME?
2.1 GLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL’ART. 26
2.2 LA STRUTTURAZIONE DEL DUVRI
2.3 IL DIAGRAMMA DI FLUSSO DEL DUVRI
2.4 IL DUVRI NELLA P.A.
2.5 IL DUVRI NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI
2.6 LA FORNITURA E LO SCARICO IN CANTIERE DEL CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO

I COSTI DELLA SICUREZZA NEL DUVRI
3.1 I COSTI DELLA SICUREZZA (SPECIALI E ORDINARI)
3.2 COME COMPUTARE I COSTI DELLA SICUREZZA DA INTERFERENZE

UN POSSIBILE MODELLO PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA
4.1 L’APPROCCIO METODOLOGICO
4.2 UN POSSIBILE MODELLO PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA
4.3 I CASI IN CUI NON VA REDATTO IL DUVRI
4.4 IL MODELLO

UN ESEMPIO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA
5.1 IL DUVRI PRELIMINARE (REV. 0)
5.2 IL DUVRI DEFINITIVO (REV. 1)
5.3 IL DUVRI (REV. 2)
5.4 IL DUVRI (REV. 3)

BIBLIOGRAFIA

Fonte: Inail

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