Repertorio Salute

Indicazioni operative per le attività di controllo e vigilanza

attività di vigilanza e controllo pexels-startup-stock-photos-7103

È disponibile il testo dell’Accordo del luglio scorso stipulato tra il Governo, le Regioni e le Province autonome su un tema frequentemente richiamato nei nostri articoli: l’assetto istituzionale e le modalità con cui viene attuata la vigilanza/prevenzione da parte degli organi preposti.

L’Accordo riguarda specificamente le Indicazioni operative per le attività di controllo e vigilanza ai sensi dell’art.13 del decreto legislativo 81/2008, come modificato dal Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.

Abbiamo, lo scorso anno, espresso un punto di vista fortemente critico [1] nei confronti del D.L. 146 e della Legge 215 che,

In assenza di un dibattito reale tra istituzioni e parti sociali, per la condivisione delle misure adottate e con uno strumento legislativo di urgenza

ha introdotto

una radicale modifica dell’assetto istituzionale, della distribuzione delle competenze, del quadro legislativo che, dalla legge di riforma sanitaria (L. 833/1978), regge il sistema nazionale di prevenzione.

Forti criticità, a nostro giudizio, si manifestavano nella stridente contraddizione tra condizioni precarie (per mancanza di uomini e mezzi [2]) del sistema di vigilanza collocato nell’ambito del Sistema sanitario (rete dei Dipartimenti di prevenzione delle Asl) e nuovi compiti (con dotazione di uomini e mezzi) attribuiti all’Ispettorato nazionale del lavoro.

D.L. n. 146 del 2 ottobre 2021
Comma 2 – Incremento dell’organico dell’Ispettorato nazionale del lavoro

In funzione dell’ampliamento delle competenze di cui al comma 1, lettera c) , numero 1), l’Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato, per il biennio 2021-2022, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e con corrispondente incremento della vigente dotazione organica, un contingente di personale ispettivo pari a 1.024 unità da inquadrare nell’Area terza, posizione economica F1, del Ccnl comparto Funzioni Centrali. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 22.164.286 per il 2022 e di euro 44.328.571 a decorrere dal 2023 in relazione alle assunzioni di cui al presente comma, nonché di euro 9.106.800 per il 2022 e di euro 6.456.800 a decorrere dal 2023 per le spese di funzionamento connesse alle medesime assunzioni, nonché di euro 1.500.000 per il 2022 in relazione alle spese relative allo svolgimento e alla gestione dei concorsi pubblici.

Abbiamo letto e continuiamo a leggere la risposta del governo come un voler voltare pagina, introducendo l’ampliamento delle competenze attribuite all’Ispettorato nazionale del lavoro, senza tenere conto che le migliori competenze, in termini di prassi di carattere preventivo, sono solo presso i Servizi delle ASL, pur nelle differenze regionali e di risorse dedicate, mentre l’Ispettorato del lavoro tali competenze non le ha mai avute, occupandosi da sempre principalmente di regolarità dei rapporti di lavoro e di sicurezza solo in maniera residuale e principalmente nel settore edile.

Ma questo è lo stato delle cose: la legge ha introdotto dei cambiamenti che il legislatore non sembra voler mettere in discussione, così ben venga l’Accordo raggiunto lo scorso luglio, tra Governo Regioni e Province autonome sulle “Indicazioni operative per le attività di controllo e vigilanza”. Accordo che permette, per alcuni aspetti, se non di superare le criticità ricordate, quantomeno di ridurre i rischi di conflitto tra i diversi organi di vigilanza e favorisce la possibilità di lavorare per un effettivo coordinamento su un terreno di collaborazione. Analizziamo di seguito due punti dell’Accordo in tal senso più significativi.

Il percorso formativo

Il primo aspetto che valutiamo positivamente riguarda il percorso formativo “idoneo e appropriato” che il Ministero della salute intende promuovere e strutturare “al fine di armonizzare le procedure e l’operatività delle due principali istituzioni chiamate a svolgere attività di vigilanza (Asl e Inl)”.

Percorso formativo che deve tenere conto delle modifiche normative, delle procedure operative, dei protocolli e linee guida nazionali e regionali, delle circolari Inl, etc.

Interessante è anche la previsione che tale percorso formativo non deve riguardare solo gli ispettori ma tutti i differenti target: quindi anche i ruoli apicali delle strutture, le professionalità tecniche e amministrative.

Obiettivo del percorso formativo

fornire a tutti gli attori coinvolti un minimo bagaglio comune di conoscenze con eventuale approfondimento tematico a seconda della specifica professionalità.

Si parla inoltre di un percorso di monitoraggio sia delle attività di formazione per valutarne l’efficacia, sia delle attività di vigilanza. Monitoraggio da realizzare inizialmente come un’attività “pilota messa poi a servizio e a sistema per tutto il Paese”. Il progetto formativo verrà posto in capo ad una “regione capofila con eventuale supporto di un network di regioni e U.O. locali e di altre istituzioni centrali quali INAIL e ISS”.

Mediante l’Accordo i soggetti firmatari condividono la necessità di attuare:

  • “una visione unitaria” delle azioni di “vigilanza sulla salute e sicurezza e sulla regolarità dei rapporti di lavoro”
  • la cooperazione, il coordinamento e la pianificazione delle attività
  • il miglioramento della qualità e dell’efficienza dei controlli
  • la individuazione di strategie e piani per la vigilanza in settori con priorità di rischio.

Si avverte inoltre, dalla lettura dell’Accordo, quantomeno la consapevolezza del ruolo guida che, in particolare in questa prima fase, devono svolgere i Servizi delle Asl, il rispetto della cui programmazione già in atto è di riferimento per la “coerenza e l’uniformità dell’azione ispettiva”. Vengono pertanto definite tre modalità di collaborazione tra i due enti:

“a) la vigilanza integrata: la vigilanza realizzata contestualmente nella medesima azienda dal personale dall’Asl per gli aspetti di salute e sicurezza e dal personale ispettivo dell’Inl per gli aspetti giuslavoristici;

b) la vigilanza coordinata: la vigilanza che i due Enti effettuano separatamente in aziende e momenti diversi, con condivisione successiva al primo accesso al fine di evitare duplicazioni degli accertamenti. La registrazione degli accertamenti su piattaforme tecnologiche rappresenta strumento privilegiato della vigilanza coordinata;

c) la vigilanza congiunta: la vigilanza realizzata contestualmente nella medesima azienda in cui gli aspetti in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro sono curati congiuntamente dal personale tecnico dell’Asl e dell’Inl. Il ricorso a questa modalità è da intendersi residuale giacché in contrasto con la logica della legge n.215/2021 di potenziamento della vigilanza mediante l’incremento dei numeri dei controlli a opera di un secondo Ente. Pertanto, potrà essere effettuata in condizioni straordinarie, individuate nell’ambito dell’Organismo di coordinamento territoriale. Peraltro, la vigilanza congiunta implica in sé criticità nell’occasione in cui siano accertate non conformità che determinerebbero l’emanazione di provvedimenti/notizie di reato congiunti con aggravio amministrativo per entrambi gli organi.”

Nell’anno 2022 la vigilanza integrata da parte di Inl e Regioni/Asl è prevista per il settore edile e in agricoltura, nella logistica e nei trasporti a seguito dell’analisi del contesto territoriale. Oltre ai settori indicati ulteriori programmi di vigilanza integrata possono essere definiti nell’ambito dei Comitati di coordinamento ex art.7 regionali e provinciali e, a livello nazionale dal Comitato ex art. 5.

Infine va sottolineato che molto opportunamente l’Accordo ribadisce che per le attività congiunte “La programmazione è in capo al Comitato regionale ex art. 7, D.Lgs. 81/08, presieduto dalla Regione”.

NOTE

[1] “Troppi infortuni! La risposta del governo”, Repertorio salute.

[2] “La sanità diffusa sul territorio, i presidi medici e il rafforzamento degli PSAL (Servizi prevenzione e sicurezza sul lavoro) sono un elemento strutturale del sistema che si è depotenziato con le conseguenze che tutti oggi evidenziamo. Su questi temi la politica nazionale e regionale si sono rivelate assolutamente inadeguate”, scrivevano nel 2021 le tre Confederazioni lombarde in un opuscolo dal titolo “Lombardia: cambiamo passo per ripartire”. “Servizi Prevenzione e Sicurezza Ambienti Lavoro: nel 2008 erano 5.060 operatori, nel 2018 sono 3.246”, scriveva la Consulta inter associativa nella Lettera al Governo Draghi, del 7 maggio 2021.

Lascia un commento