Un approfondimento sulla formazione dei preposti nella scuola si sofferma su obblighi, normativa e sanzioni. Le varie tipologie di preposti che possono essere individuati negli ambienti di lavoro: uffici, laboratori, cantieri, palestre e atelier.
Molti dei particolari rischi correlati alla scuola potrebbero essere eliminati, o almeno ridotti, organizzando un efficace sistema di gestione della sicurezza e erogando idonei percorsi formativi.
In merito alla formazione dei preposti nella scuola è presente sul sito di A.I.S.A.M. (Associazione delle Istituzioni Scolastiche Autonome Mantovane) – un’associazione nata con lo scopo di dare attuazione alla piena autonomia delle scuole – un documento dal titolo “Corso di formazione per i Preposti (ai sensi degli Accordi Stato/Regioni Art. 37 – Comma 2 del D. Lgs. 81/08- Testo Unico)”, a cura del Per. Ind. Giuliano Bisi.
l documento ricorda che il preposto, secondo il D.Lgs. 81/08, è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
Dopo essersi soffermato ampiamente sugli obblighi del preposto, sulla formazione e l’aggiornamento che deve ricevere dal datore di lavoro e le varie sanzioni a cui è soggetto, il documento riporta un commento giurisprudenziale con riferimento ad alcune sentenze della Corte di Cassazione.
Si indica che è “opinione diffusa che il preposto non sia destinatario di una delega, con la quale in genere vengono trasferiti degli obblighi”, infatti è “già destinatario per ‘iure proprio’ (dettato della legge) di alcuni obblighi che gli derivano dall’Articolo 19 dello stesso Testo Unico, dal quale si desume che questi è una persona che, a diretto contatto con i lavoratori, è deputata a sorvegliare e controllare l’operato degli altri lavoratori, a verificare che gli stessi osservino gli obblighi di legge e le disposizioni aziendali in materia di sicurezza sul lavoro, a verificare che utilizzino i dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione, nonché a svolgere tutti quegli altri compiti esplicitamente indicati nell’Articolo 19 medesimo. Il preposto è quindi un responsabile di terzo livello nell’ambito della organizzazione dell’azienda ed è (in genere) una persona diversa dal Dirigente e dal Datore di lavoro tanto che al punto f) del citato Art. 19 fra i suoi obblighi è indicato che deve segnalare tempestivamente al Datore di lavoro o al Dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta”.
Veniamo ai vari ambienti lavorativi e alle tipologie di preposti che possono essere individuati.
Riguardo all’ ambiente ufficio è possibile individuare un capoufficio, segretario che eserciti il ruolo di preposto sui “sottoposti e utenti che frequentano gli uffici” e i cui compiti possono essere:
- “addestrare i dipendenti all’uso di attrezzature e/o macchine da ufficio complesse;
- sviluppare nei sottoposti comportamenti di autotutela della salute;
- promuovere la conoscenza dei rischi e delle norme di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- informare i sottoposti sugli obblighi che la legge prescrive per la salute e sicurezza dei luoghi di lavoro;
- segnalare (al Datore di lavoro) eventuali anomalie;
- curare l’ordinaria manutenzione e la riparazione di macchine, apparecchiature ed attrezzature in dotazione all’ufficio”.
Veniamo ad un altro ambiente: il laboratorio.
In questo caso possono essere individuati due tipologie di preposto:
- insegnanti tecnico pratici e docenti teorici di discipline tecniche o tecnico scientifiche in laboratorio: il ruolo di preposto è esercitato sugli studenti che frequentano i laboratori;
- tecnico di laboratorio: il ruolo di preposto è esercitato su altro personale docente e non docente che frequenta il laboratorio.
Nel primo caso i compiti degli insegnanti possono essere:
- “addestrare gli allievi all’uso di attrezzature, macchine e tecniche di lavorazione;
- sviluppare negli allievi comportamenti di autotutela della salute;
- promuovere la conoscenza dei rischi e delle norme di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai quali i laboratori sono assimilabili;
- informare gli studenti sugli obblighi che la legge prescrive per la sicurezza nei laboratori;
- segnalare (al Datore di lavoro) eventuali anomalie all’interno dei laboratori;
- effettuare la conduzione, l’ordinaria manutenzione e la riparazione di macchine, apparecchiature ed attrezzature in dotazione dei laboratori (collaboratori tecnici)”.
E se l’ambiente è un cantiere, come preposti potremo avere insegnanti e docenti teorici di discipline tecniche:
- “informare gli allievi sulla tipologia di attrezzature, macchine e tecniche di lavorazione;
- sviluppare negli allievi comportamenti di autotutela della salute;
- promuovere la conoscenza dei rischi e delle norme di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro (specifica normativa cantieri);
- informare gli studenti sugli obblighi che la legge prescrive per i luoghi esterni alla scuola;
- informare il R-SPP della visita (per la Valutazione dei Rischi e tipi di DPI);
- segnalare (al Datore di lavoro) eventuali anomalie”.
Nel documento vengono poi individuate tipologie di preposti, con annessi i compiti, anche per ambienti come atelier e palestre.
Il documento si conclude con una rassegna di indicazioni per la sicurezza in relazione alle palestre, ai cantieri e ai laboratori di chimica, di fisica, di lingue e multimediali.
Concludiamo riportando, a livello esemplificativo, un esempio di regolamento per un laboratorio di chimica (o biologia):
- “il laboratorio deve essere tenuto sempre pulito e in ordine;
- dopo le esercitazioni riporre le apparecchiature e la vetreria negli armadi e successivamente chiudere a chiave;
- danni alle apparecchiature e asportazione di materiale devono essere segnalati al Ddl;
- la cura del materiale di laboratorio è affidata anche all’attenzione degli allievi;
- tutti i prodotti chimici sono potenzialmente pericolosi, gli apparecchi devono essere utilizzati seguendo le indicazioni degli insegnanti e, per l’incolumità personale e di chi ti sta accanto è necessario rispettare le regole di comportamento elencate”;
- “i docenti e gli alunni devono entrare in laboratorio con indumenti e attrezzature idonee alla protezione della persona;
- per eseguire un esperimento leggere attentamente e completamente la descrizione, accertarsi di avere a disposizione tutto il materiale, seguire tutte le istruzioni indicate e non eseguire esperimenti non autorizzati;
- evitare il contatto diretto con sostanze e preparati”.
Sempre in relazione a questa tipologia di laboratori sono riportate anche specifiche regole relative alle verifiche periodiche della cappa.