Infortuni domestici, estesa la tutela e ampliata la platea dei beneficiari dell’assicurazione obbligatoria

Assicurazione Infortuni domestici Inail

fonte: Inail


Tra le novità in vigore dal primo gennaio, l’abbassamento dal 27% al 16% del grado minimo di invalidità per la costituzione della rendita e l’introduzione di una prestazione una tantum per le menomazioni comprese tra il 6% e il 15%. In attesa del decreto di attuazione delle misure contenute nella legge di bilancio 2019, il premio da versare entro il 31 gennaio resta pari a 12,91 euro.

La legge di bilancio 2019 ha esteso la tutela garantita dall’assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico, obbligatoria per tutte le persone che svolgono un’attività rivolta alla cura dei componenti della famiglia e dell’abitazione, in modo abituale ed esclusivo e senza vincoli di subordinazione.

Ora la copertura si applica fino ai 67 anni. Le novità, in vigore dallo scorso primo gennaio, riguardano innanzitutto l’abbassamento del grado di invalidità che è necessario per la costituzione della rendita, passato dal 27% al 16%, e l’introduzione di una prestazione una tantum pari a 300 euro, quando l’inabilità permanente accertata è compresa tra il 6% e il 15%. La nuova normativa, inoltre, ha esteso di due anni l’età dei beneficiari della tutela assicurativa, che ora si applica alle persone tra i 18 e i 67 anni, anziché tra i 18 e i 65 anni.

In determinati casi è riconosciuto anche l’assegno per assistenza personale continuativa. Un’altra novità è il riconoscimento dell’assegno per assistenza personale continuativa ai titolari di rendita per infortunio domestico che versano in una o più delle gravi condizioni menomative elencate nella tabella (Allegato n. 3) del Testo unico (dpr 1124/1965) e che hanno quotidiana necessità di assistenza. L’assegno costituisce un’integrazione della rendita e viene corrisposto mensilmente. Non è soggetto a tassazione Irpef e non è cumulabile con altri assegni di accompagnamento corrisposti dallo Stato o da altri enti pubblici. Il suo importo, pari a 539,09 euro nel 2018, è rivalutato ogni anno con apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo.

Le prime indicazioni in una circolare Inail appena pubblicata. Come chiarito dalla circolare Inail n. 2 del 22 gennaio, in attesa del decreto di attuazione delle nuove misure – che dovrà essere adottato dal ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, su proposta del presidente dell’Inail – l’importo da versare entro il prossimo 31 gennaio ai fini del rinnovo dell’assicurazione contro gli infortuni domestici resta pari a 12,91 euro.

L’importo annuale sale a 24 euro. Il decreto interministeriale provvederà a regolare la richiesta di integrazione del premio per il 2019, per allineare l’importo annuale ai 24 euro fissati dalla legge di bilancio. Rimangono invariate le modalità per ottenere l’esonero dal pagamento del premio previsto per i redditi più bassi.

Opuscolo informativo “Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici” – anno 2019
(.pdf – 1,91 Mb)

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