Infortunio sul lavoro e responsabilità del costruttore

Decreto legge 32 2019

In tema di responsabilità del costruttore si segnala per l’interesse che riveste nell’ambito della sicurezza sul lavoro un recente intervento della Suprema corte (Cass. Pen. Sez. IV, sentenza 23.9.2014, n. 38955/14) con il quale, nel confermare la condanna inflitta dal Tribunale in primo grado e confermata in grado di appello dalla Corte territoriale di Ancona, i Giudici della legittimità hanno disegnato il perimetro della responsabilità penale del legale rappresentante della ditta costruttrice, tratto a giudizio unitamente a quello dell’impresa presso la quale risultava impiegata la persona offesa dal reato.

Il fatto oggetto della pronuncia in commento, come rilevato dai giudici di merito, era avvenuto mentre la lavoratrice stava operando presso la macchina che produce strisce depilatorie con il seguente procedimento: la macchina versa la cera su un film, sul quale poi si va sovrapporre un secondo film, quindi i due film con in mezzo la cera, una volta sovrapposti, vengono schiacciati da un rullo, tagliati, separati, raggruppati e confezionati.

Il giorno dell’infortunio – osserva la Corte, come era avvenuto frequentemente in passato ed anche lo stesso giorno –  i due film che dovevano essere sovrapposti si erano spostati e la lavoratrice aveva fermato la macchina premendo il relativo pulsante, aveva azionato la leva per far alzare i due rulli ed aveva quindi pulito la cera. Una volta completata tale operazione aveva riabbassato la leva e quindi i rulli e visto che i due film continuavano a non sovrapporsi bene, con la mano destra aveva acceso “manualmente” e fatto partire la macchina per vedere come si comportavano i due film e poiché gli stessi non si sovrapponevano aveva cercato di raddrizzarli con la mano sinistra, ma il rullo le aveva preso il quarto dito, strappandole l’apice.

L’imputazione elevata nei confronti degli imputati nelle rispettive qualità addebitava ad entrambi il delitto di lesioni colpose (art. 590, commi 2 e 3 c.p.), la violazione degli artt. 7 e 132 D.p.r. 547/55 e dell’art. 35, comma 1, D.Lvo 626/94, per non aver provveduto a rendere inaccessibile la zona d’imbocco della predetta macchina al fine di eliminare il rischio di trascinamento delle mani e delle altre parti del corpo del lavoratore.

Si contestava altresì ai prevenuti che il funzionamento di elementi mobili pericolosi non avveniva in condizioni di sicurezza nel momento in cui veniva abilitato il dispositivo di comando manuale ed al solo datore di lavoro la mancata formazione sui rischi specifici della lavorazione.

Per la posizione del legale rappresentante della ditta costruttrice del macchinario, secondo quanto è possibile evincere dalla lettura della sentenza in commento, con l’interposto ricorso per cassazione veniva addotto un duplice vizio di motivazione. Da un lato si stigmatizzava la completezza delle istruzioni riportate nel manuale d’uso della macchina, che non consentiva di poter ritenere autorizzato il lavoratore infortunato ad operare direttamente sullo strumento; dall’altro, si censurava l’erronea ricostruzione del fatto produttivo dell’infortunio che, se correttamente interpretato, avrebbe consentito di ritenere abnorme la condotta dell’impiegata che aveva riportato la lesione personale.

La Suprema corte, nella parte motiva della sentenza di rigetto del ricorso, ha osservato che la sentenza resa dalla Corte di Appello di Ancona risultava scevra dai vizi di motivazione addotti con l’atto di impugnazione in quanto, i giudici del merito, avevano sufficientemente chiarito il punto relativo alla violazione prevenzionistica concernente la accessibilità agli apparati della macchina, in quanto: “le parti rotanti della macchina avrebbero dovuto essere protette e segregate a monte, in conformità alle disposizioni di sicurezza, in maniera tale che impedissero di entrare in contatto con parti del corpo dell’operatore o, in alternativa, ove ciò fosse imposto da esigenze di produzione, che sarebbe stata necessaria la predisposizione di un sistema che consentisse in caso di contatto il rapido arresto dei rulli, sì da garantire in ogni caso la sicurezza del lavoratore”.     

Quanto alla censura relativa alla omessa valutazione del carattere imprevedibile ed abnorme della manovra posta in essere dalla lavoratrice, ancora una volta, la Suprema corte, richiamando il noto e consolidato orientamento giurisprudenziale, nel caso di specie  ha escluso la sussistenza di una  causa di esonero dalla responsabilità in quanto, quando il comportamento del dipendente infortunato rientra nelle mansioni che gli sono proprie, la condotta imprudente del lavoratore si configura esclusivamente quando sia consistita in qualcosa di radicalmente lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro.

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