Infortunio sul lavoro, patologie pregresse e condizioni psicofisiche favorenti

Decreto legge 32 2019

Al lavoratore che ha subito un danno imputabile al lavoro ma che aveva patologie pregresse o condizioni psicofisiche tali da favorire il danno occorso, spetta sì il risarcimento ma in forma affievolita.
In questo senso si è espressa la Corte di Cassazione Civile, sezione lavoro, nella sentenza 684 del 15 gennaio 2014.

Il caso è quello di un dipendente colpito da infarto durante il lavoro a causa dello stress e del superlavoro ma che già prima dell’evento risultava portatore di una coronaropatia congenita.

Per la Cassazione è un caso nel quale il giudice di merito deve procedere* all’applicazione della c.d. “formula Gabrielli” – espressa da una frazione avente come denominatore la ridotta attitudine preesistente e come numeratore la differenza tra quest’ultima (minuendo) e il grado di attitudine al lavoro residuato dopo l’infortunio (sottraendo) – che consente di calcolare la diminuzione effettiva dell’abilità lavorativa tenuto conto delle condizioni psicofisiche pregresse del soggetto.

* Lo deve fare “d’ufficio”, secondo quanto prescritto dall’art. 79 del Dpr 1124/1965 (Tu delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), secondo il quale “il grado di riduzione permanente dell’attitudine al lavoro causata da infortunio, quando risulti aggravato da inabilità preesistenti derivanti da fatti estranei al lavoro o da altri infortuni non contemplati, deve essere rapportato non all’attitudine al lavoro normale, ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti inabilità”.

Della riduzione permanente dell’attitudine al lavoro si occupano anche:

a) l’art. 78 (“Nei casi di inabilità permanente previsti nella tabella – all.1 del Dpr 1124, Nda – l’attitudine al lavoro, agli effetti della liquidazione della rendita, si intende ridotta nella misura percentuale indicata per ciascun caso”);

b) l’art. 80 (nel caso in cui “il titolare di una rendita …. sia colpito da un nuovo infortunio indennizzabile con una rendita di inabilità, si procede alla costituzione di una unica rendita in base al grado di riduzione complessiva dell’attitudine al lavoro causata dalle lesioni determinate dal precedente o dai precedenti infortuni e dal nuovo, valutata secondo le disposizioni dell’art. 78 ed in base alla retribuzione che è servita per la determinazione della precedente rendita…”).

fonte: Quotidiano Sicurezza

Lascia un commento