Pubblicato dal Ministero del Lavoro l’Interpello n. 5/2023, in risposta all’istanza presentata dalla Camera di Commercio di Modena sulla figura del preposto.
È stato richiesto di definire l’obbligo di nomina del preposto nel caso delle piccole imprese o di un’attività che non abbia un dipendente responsabile della supervisione delle attività altrui, e se il ruolo possa essere coperto dal datore di lavoro.
La Commissione ha sottolineato che dal complesso delle disposizioni del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza (articoli 18, 19 e 37 del D.lgs. 81/2008) emerge l’intenzione del legislatore di rafforzare il ruolo del preposto come figura di garanzia, confermando quindi l’obbligo di nominarlo. La coincidenza tra la figura del preposto e quella del datore di lavoro dovrebbe essere considerata solo in circostanze estreme, dopo un’analisi e una valutazione dell’organizzazione aziendale, tenendo conto della limitata complessità delle attività lavorative, specialmente quando il datore di lavoro supervisiona direttamente tali attività. Inoltre, dato che un lavoratore non può essere responsabile di se stesso, in un’impresa con un solo dipendente, le funzioni di preposto devono necessariamente essere svolte dal datore di lavoro.