Repertorio Salute

Interpello n. 26/2014: il campo di applicazione del “decreto capannoni”

Fonte: Punto Sicuro

 

Un nuovo interpello riguarda l’applicazione del decreto interministeriale del 18 aprile 2014. La notifica preliminare ai sensi dell’art. 99 del TU sostituisce la comunicazione ai sensi dell’art. 67? E quando si applicano le disposizioni dell’articolo 67?

Come spesso capita nel nostro paese, la fine di dicembre è un periodo ricco non solo di nuovi decreti di proroga – come il ricorrente “decreto milleproroghe” – ma anche di circolari, precisazioni e chiarimenti in materia di sicurezza. Ed infatti la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva ha reso disponibili il 31 dicembre 2014 le risposte della Commissione per gli Interpelli (ex art. 12 del D.Lgs. 81/2008) ad alcuni quesiti relativi, rispettivamente, all’applicazione del decreto interministeriale 18 aprile 2014, al possibile conflitto di interessi derivante dalle convenzioni tra enti pubblici e aziende sanitarie per l’attività di sorveglianza sanitaria e all’applicazione dell’art. 39, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008. Inoltre è disponibile una breve precisazione in merito alla elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle imprese con più di 15 lavoratori (oggetto dell’interpello n. 20/2014 del 6 ottobre 2014).

Soffermiamoci sull’interpello n. 26/2014 del 31 dicembre 2014 in risposta ad un quesito della Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza (Federcoordinatori) in merito all’applicazione del decreto interministeriale 18 aprile 2014, il cosiddetto “ decreto capannoni”.

Ricordiamo ai nostri lettori che in questi anni nel Decreto Legislativo 81/2008 l’articolo 67 sulle notifiche all’organo di vigilanza competente per territorio è stato spesso modificato dal legislatore. Ad esempio dal Decreto legge 69/2013 convertito con modificazioni dalla legge n. 98 del 9 agosto 2013.

Per capire di cosa parliamo è innanzitutto utile ricordare il dettato dell’articolo 67:

Articolo 67 – Notifiche all’organo di vigilanza competente per territorio
1. In caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi lavori devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore e devono essere comunicati all’organo di vigilanza competente per territorio i seguenti elementi informativi: a) descrizione dell’oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse; b) descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti.
2. Il datore di lavoro effettua la comunicazione di cui al comma 1 nell’ambito delle istanze, delle segnalazioni o delle attestazioni presentate allo sportello unico per le attività produttive con le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate, secondo criteri di semplicità e di comprensibilità, le informazioni da trasmettere e sono approvati i modelli uniformi da utilizzare per i fini di cui al presente articolo.
3. Le amministrazioni che ricevono le comunicazioni di cui al comma 1 provvedono a trasmettere in via telematica all’organo di vigilanza competente per territorio le informazioni loro pervenute con le modalità indicate dal comma 2.
4. L’obbligo di comunicazione di cui al comma 1 si applica ai luoghi di lavoro ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori.
5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.

Successivamente, come richiesto dal Testo Unico, è stato pubblicato il Decreto 18 aprile 2014 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione – chiamato anche “decreto capannoni”- relativo alle informazioni da trasmettere all’organo di vigilanza in caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazione di quelli esistenti. E sono stati anche predisposti un “modello notifiche” e un elenco degli oneri informativi introdotti ed eliminati dal Decreto interministeriale di cui all’articolo 67, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2008.

Veniamo dunque al quesito di Federcoordinatori che ha inoltrato istanza di interpello alla Commissione Interpelli in merito al campo di applicazione del Decreto Interministeriale del 18 aprile 2014.

In particolare si chiede di sapere se “nel caso in cui un cantiere temporaneo abbia per oggetto la costruzione, ovvero l’ampliamento o ristrutturazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, la notifica di cui all’art. 67 del D.Lgs. 81/2008 e smi, i cui contenuti sono stati individuati nel Decreto interministeriale 18 aprile 2014, è da considerarsi in aggiunta alla notifica preliminare di cui all’art. 99 del D.Lgs. 81/2008 e smi, ovvero così come indicato nel Modello Unico Nazionale per la notifica ai sensi dell’art. 67 i cantieri Temporanei e mobili di cui al titolo IV sono esclusi e pertanto non soggetti a tale notifica?”.

Inoltre l’istanza chiede “per organo di vigilanza competente per territorio a quale ente si fa riferimento”.

La Commissione dopo aver ricordato il comma 1 dell’art. 67 del Testo Unico fornisce le seguenti indicazioni.

Innanzitutto l’art. 62, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che le disposizioni del Titolo II non si applicano “ai cantieri temporanei o mobili”.

Questo brevemente il testo dell’articolo 62 del TU relativo alle disposizioni generali del Titolo II “Luoghi di lavoro” (articoli 62-68):

Articolo 62 – Definizioni
1.Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro.
2. Le disposizioni di cui al presente Titolo non si applicano:
a) ai mezzi di trasporto;
b) ai cantieri temporanei o mobili;
c) alle industrie estrattive;
d) ai pescherecci
d-bis) ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale.

Inoltre la Commissione sottolinea che con il DI del 18 aprile 2014 vengono individuate, secondo criteri di semplicità e comprensibilità, “le informazioni da trasmettere all’organo di vigilanza competente per territorio secondo quanto specificato nel modello unico nazionale allegato al medesimo”.

E l’obiettivo della suddetta notifica, a carico del datore di lavoro, “è di informare l’ organo di vigilanza sulla attivazione di nuove attività lavorative nel territorio di competenza al fine di consentirgli di dare preventivamente indicazioni tecniche (strutturali, impiantistiche, di igiene industriale) atte a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei nuovi luoghi di lavoro”.

E diversamente, la notifica ai sensi dell’art. 99 del D.Lgs. n. 81/2008, di competenza del committente o del responsabile dei lavori, ha “l’obiettivo di rendere noti i dati relativi al cantiere all’organo di vigilanza al fine di effettuare una corretta programmazione degli interventi di controllo nel comparto delle costruzioni, ove da sempre si verifica un elevato numero di infortuni sul lavoro”.

In ogni caso – conclude la Commissione – la notifica preliminare, ai sensi dell’art. 99 del D.Lgs. 81/2008, “non sostituisce la comunicazione ai sensi dell’art. 67 del medesimo decreto”.

Infine, in riferimento al secondo quesito posto da Federcoordinatori, “in applicazione di quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 81/2008 per Organo di vigilanza competente per territorio si intende l’Azienda Sanitaria locale”.

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