Interpello: la nomina, la revoca e la durata in carica degli RLS

Un interpello interviene sulla nomina, revoca e durata in carica dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Le norme che regolano l’istituzione del RLS e le situazioni relative a mandati scaduti o alla mancanza di contrattazione collettiva.

Il  Ministero del Lavoro ha offerto più volte sul suo sito chiarimenti sul ruolo, sulla formazione e sulle modalità di designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nei luoghi di lavoro.

Tuttavia alcuni dubbi sono ancora rimasti. Ed infatti la Commissione per gli interpelli (art. 12, D.Lgs. n. 81/2008) è dovuta intervenire recentemente con l’Interpello n. 16/2014 del 6 ottobre 2014 per rispondere ad un quesito relativo proprio alla nomina, revoca e durata in carica dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

L’interpello riunisce in realtà due distinte richieste arrivate dall’Unione Sindacale di Base dei Vigili del Fuoco (USB). Nella domanda si indicava che:

  • “in seguito al ‘passaggio del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco al regime di diritto pubblico’ si sarebbe prodotto un vulnus alle prerogative sindacali in materia di salute e sicurezza in quanto, secondo la richiedente, in ragione della sopravvenuta impossibilità di operare delle Rappresentanze Sindacali Unitarie, ‘il Dipartimento dei Vigili del Fuoco non ritiene più validi gli RLS nominati all’interno delle RSU’;
  • l’Amministrazione non ‘riconoscerebbe’ i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) successivamente nominati – ai sensi dell’articolo 47, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008 – non sottoponendoli, tra l’altro, alla prescritta formazione;
  • sempre l’Amministrazione considererebbe decaduti i RLS una volta trascorsi tre anni dalla loro nomina”.

Premesso quanto sopra indicato, l’USB dei Vigili del Fuoco chiede di conoscere l’orientamento della Commissione al riguardo e, in particolare, di sapere se ‘la nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è soggetta a scadenza o rinnovo e, in caso positivo, dopo quanto tempo vanno rinominati’.

Come spesso avviene negli interpelli, la Commissione premette di rimanere sugli aspetti generali del tema “relativi alla vigente disciplina che regolamenta le prerogative dei RLS, senza alcuna volontà di entrare nel merito delle situazioni prospettate dalla richiedente”. Un interpello che ci permette dunque di ribadire e di riformulare quanto previsto dalla normativa sulla nomina degli RLS.

Secondo la Commissione Le questioni poste devono dunque essere “esaminate alla luce delle norme di legge che regolano le modalità di istituzione del RLS e di funzionamento delle relative prerogative. Tale normativa, in attuazione del criterio fissato nella legge delega (art. 1, lett. g), Legge n. 123 del 2007), è volta ad assicurare la presenza del RLS in ogni luogo di lavoro in base a principi inderogabili di legge e per mezzo di un ampio rinvio alla regolamentazione contrattuale quanto alle modalità di elezione o designazione del RLS e alle prerogative del medesimo”.

Prima di lasciare la parola definitiva alle indicazioni della Commissione, riportiamo interamente l’articolo 47 del D.Lgs. 81/2008, che verrà poi successivamente più volte citato e analizzato in modo dettagliato:

Articolo 47 – Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. L’elezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalità di cui al comma 6.
2. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
3. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall’articolo 48.
4. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.
5. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
6. L’elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell’ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali44, sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.
7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente: a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori; b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori; c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.
8. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

La Commissione indica infatti che l’art. 47, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 dispone che “il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comporta, aziendale e di sito produttivo” e il successivo comma 5 affida alla “contrattazione collettiva” il compito di determinare il numero, le modalità di designazione o di elezione dei RLS.

Inoltre con specifico riferimento alle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, il comma 4 dell’art. 47 del D.Lgs. n. 81/2008 specifica che il RLS: “[…] è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante é eletto dai lavoratori della azienda al loro interno“.

E si ricorda che la regolamentazione della figura del RLS da parte dell’art. 47 del D.Lgs. n. 81/2008 é completata:

  • “dal comma 6, che prevede un decreto ministeriale, ad oggi non emanato, che individui la giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro nella quale, salvo diverse previsioni di contratto collettivo, vanno eletti i RLS aziendali, territoriali o di comparto;
  • dal comma 7 che individua il numero minimo — inderogabile da parte contrattuale — dei RLS tenendo conto delle dimensioni delle aziende o unità produttive;
  • dal comma 8 il quale dispone che in caso di mancata effettuazione delle elezioni di cui ai commi 3 e 4, “le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale“.

Quanto alle attribuzioni dei RLS (anche se territoriali o di sito produttivo), esse “sono specificamente individuate all’art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008”.

Insomma dal quadro complessivo delineato si evince, “con riferimento al contesto di cui alla richiesta (azienda con più di 15 lavoratori), che le modalità di elezione o designazione del RLS dovranno essere oggetto di regolamentazione dalla contrattazione collettiva di riferimento per l’azienda. Ove tale contrattazione non sia ancora esistente e la precedente abbia superato i propri termini di efficacia è opinione di questa Commissione che continui ad operare la precedente disciplina contrattuale in regime di ultrattività. Ciò per evitare che, per ritardi nella contrattazione (che potrebbero anche, ad esempio, essere strumentali ad opera di qualcuna delle parti), i lavoratori risultino privi della loro rappresentanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro; presenza, si ripete, che il D.Lgs. n. 81/2008 prevede espressamente”.

Di conseguenza, continua l’interpello, i RLS il cui “mandato” sia scaduto, “perché riferito ad una contrattazione collettiva a sua volta scaduta, potranno continuare a svolgere legittimamente le proprie funzioni di rappresentanza, con conseguente applicazione nei loro riguardi delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di consultazione e partecipazione dei lavoratori (Titolo I, Capo III, Sezione VII). Ciò, beninteso, fino a quando non intervenga la successiva regolamentazione contrattuale e, quindi, in base ad essa si proceda a una nuova elezione o designazione di RLS”.

E entrando più ancora sul caso specifico riportato dal richiedente – un caso “da considerarsi peculiare in quanto consistente in una situazione, di particolare complessità, di passaggio da una regolamentazione complessiva di matrice privata a una di tipo pubblico” – in cui manchino le Rappresentanze sindacali aziendali, “i lavoratori potranno direttamente eleggere i RLS in azienda. Ai RLS eletti all’esito della scelta direttamente operata da parte dei lavoratori si applicherà la normativa di legge (Titolo I, Capo III, Sezione VII del D.Lgs. n. 81/2008) ed essi svolgeranno le proprie funzioni fino a quando non intervenga la contrattazione aziendale e quindi, in base ad essa, si proceda a una nuova elezione o designazione dei RLS”.

Ricordiamo, per concludere, che la Commissione aveva già fornito con parere del 13 marzo 2014 nell’Interpello n. 6/2014, la risposta ad un quesito dell’Unione Sindacale di Base dei Vigili del Fuoco relativo all’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008; con specifico riferimento al fatto che le disposizioni del decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative.

Si ricorda inoltre che dal 15 febbraio 2014 non è più possibile effettuare via fax all’Inail la comunicazione dei nominativi dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: lo stabilisce la Circolare 11/2014 dell’Inail che chiarisce che esse potranno essere fatte solo attraverso i servizi on line accessibili dal sito dell’ente.

Fonte: Punto sicuro

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