Interpello: una precisazione su RLS e rappresentanze sindacali

Fonte: Punto Sicuro

 

Una precisazione della Commissione Interpelli relativa all’Interpello n. 20/2014 sulla possibilità per le aziende con più di 15 lavoratori di poter eleggere RLS non facenti parte delle rappresentanze sindacali aziendali. 

Non sempre le risposte della Commissione Interpelli, prevista dall’articolo 12 comma 2 del D.Lgs. 81/2008, risolvono adeguatamente o completamente i dubbi, i quesiti posti dagli organismi/enti che possono inviare istanza di interpello (organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, consigli nazionali degli ordini o collegi professionali).

E così è stato per l’Interpello n. 20/2014 del 6 ottobre 2014 che rispondeva ad un quesito posto dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e che ha richiesto un ulteriore chiarimento inviato allo stesso Consiglio Nazionale il 31 dicembre 2014.

Ricordiamo brevemente che l’interpello, tra i tanti pubblicati in questi anni per chiarire le indicazioni normative relative alla figura del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), si soffermava sul quesito relativo alla possibilità per le aziende con più di 15 lavoratori di poter eleggere o meno degli RLS non facenti parte delle rappresentanze sindacali aziendali, con particolare riferimento all’art. 47, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008.

Nell’istanza di interpello il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro aveva chiesto di sapere “[…] se per le imprese con più di 15 lavoratori sia consentita l’elezione o la designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza esclusivamente tra i componenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali, o se diversamente l’elezione possa riguardare anche lavoratori non facenti parte delle Rappresentanze Sindacali Aziendali (ferma restando la designazione in caso di mancato esercizio del diritto di voto)”.

E la Commissione in risposta aveva sottolineato che “la scelta operata dal legislatore, per le aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, è quella di individuare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nell’ambito delle rappresentanze sindacali aziendali”.

E aveva continuato indicando che “come espressamente previsto dall’art. 47, comma 4 secondo periodo, del decreto in parola l’eleggibilità del rappresentate, fra i lavoratori non appartenenti alle RSA, opera esclusivamente laddove non sia presente una rappresentanza sindacale a norma dell’art. 19 della Legge 300/70”, cioè dello Statuto dei Lavoratori.

Ricordiamo brevemente il contenuto del quarto comma dell’art. 47 del D.Lgs. n. 81/2008:

Articolo 47 – Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
(…)
4. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.
(…)

Veniamo ora alle nuove Precisazioni dell’interpello n. 20/2014 del 06/10/2014, inviate – insieme ad un nuovo gruppo di interpelli – il 31 dicembre 2014.

La Commissione indica che a seguito della risposta all’interpello sicurezza n. 20/2014 relativo alla corretta interpretazione dell’art. 47, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008, la Commissione ha ritenuto di inviare una precisazione relativa alle “rappresentanze sindacali aziendali“.

In particolare La Commissione si sofferma sulle possibili forme di tale rappresentanza.

Infatti indica che “la scelta operata dal legislatore, per le aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, é quella di individuare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda, nelle diverse forme che non si esauriscono in quelle di cui all’art. 19 dello Statuto dei Lavoratori, demandando la regolamentazione delle modalità di elezione o designazione alla contrattazione collettiva di riferimento, che attualmente trova attuazione in numerosi accordi interconfederali nazionali che regolano la rappresentanza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008”.

Ricordiamo che il contenuto dell’articolo 19 della Legge 300/70 legge 20 maggio 1970, n. 300 relativa alle “Norme sulla tutela della libertà e dignità del lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nel luoghi di lavoro e norme sul collocamento” (Statuto dei Lavoratori) – ha avuto vita travagliata. Ad esempio è stato modificato dal DPR 28 luglio 1995, n. 312 a seguito di Referendum popolare (ad esempio è stata tolta la lettera a, che faceva riferimento alle “associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale”). E la Corte Costituzionale, con una sentenza del 2013, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 19, primo comma, lettera b) “nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell’ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell’unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell’azienda”.

Ritornando dunque alle “diverse forme” della rappresentanza sindacale indicate dalla Commissione, l’interpello si conclude indicando che come espressamente previsto dall’art.47, comma 4 del D.Lgs. 81/2008, “l’eleggibilità del rappresentante, direttamente fra i lavoratori dell’azienda, opera esclusivamente laddove non sia presente una rappresentanza sindacale in azienda, in una delle diverse forme suddette.

Commissione per gli interpelli – Interpello n. 20/2014 con risposta del 6 ottobre 2014 al Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro – Prot. 37/0016614/ MA007.A001 – art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza – elezione nelle imprese con più di 15 dipendenti.

Commissione per gli interpelli – Precisazioni dell’interpello n. 20/2014 del 6 ottobre 2014 – inviate il 31 dicembre 2014 al Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro – Prot. 37/0022081/ MA007.A001 – art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Precisazioni.

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