Il Jobs Act e le modifiche in materia di sicurezza

Articolo e intervista a cura di Tiziano Menduto

Il maxiemendamento approvato al Senato presenta anche una delega per modifiche in materia di sicurezza sul lavoro. Le preoccupazioni degli organismi sindacali e l’obiettivo della semplificazione nell’intervista a Cinzia Frascheri, dirigente Cisl.

Non ne parla praticamente nessuno. Riguardo al cosiddetto Jobs Act, la legge delega per la riforma del lavoro licenziata dal Senato e ora all’esame della Camera, tutti i riflettori sono puntati sul tema dell’articolo 18, del reintegro, dei licenziamenti, degli ammortizzatori, dei nuovi contratti. Ma non si fa cenno alle eventuali ripercussioni della legge-delega sulla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Ripercussioni che chiaramente non dipendono tanto dal Jobs Act in sé, quanto dai decreti attuativi con i quali il governo disegnerà in futuro la riforma del Lavoro dopo il probabile via libera definitivo della Camera.

Per cominciare a parlare degli aspetti del Jobs Act relativi alla sicurezza sul lavoro abbiamo intervistato, ad Ambiente Lavoro di Bologna, la Dott.ssa Cinzia Frascheri, Responsabile nazionale Cisl salute e sicurezza sul lavoro e della Responsabilità Sociale delle Imprese che raccoglie ed esprime le preoccupazioni degli organismi sindacali.

Ma prima di darvi la possibilità di ascoltare o leggere l’intervista, ci soffermiamo sul testo del maxiemendamento, che modifica e sostituisce il testo della legge-delega, presentato dal governo e approvato dal Senato.

Il maxiemendamento è composto da un articolo relativo alle “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”.

Questi sono alcuni commi dell’articolo 1 che potrebbero avere conseguenze sulla normativa sulla sicurezza:

(…)
5. Allo scopo di conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro nonché in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni di semplificazione e razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese.
6. Nell’esercizio della delega di cui al comma 5 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti, anche mediante abrogazione di norme, connessi con la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro, con l’obiettivo di dimezzare il numero di atti di gestione del medesimo rapporto, di carattere amministrativo;
b) eliminazione e semplificazione, anche mediante norme di carattere interpretativo, delle norme interessate da rilevanti contrasti interpretativi, giurisprudenziali o amministrativi;
c) unificazione delle comunicazioni alle pubbliche amministrazioni per i medesimi eventi e obbligo delle stesse amministrazioni di trasmetterle alle altre amministrazioni competenti;
d) introduzione del divieto per le pubbliche amministrazioni di richiedere dati dei quali esse sono in possesso;
e) rafforzamento del sistema di trasmissione delle comunicazioni in via telematica e abolizione della tenuta di documenti cartacei;
f) revisione del regime delle sanzioni, tenendo conto dell’eventuale natura formale della violazione, in modo da favorire l’immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita, nonché valorizzazione degli istituti di tipo premiale;
g) previsione di modalità semplificate per garantire data certa nonché l’autenticità della manifestazione di volontà del lavoratore in relazione alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, anche tenuto conto della necessità di assicurare la certezza della cessazione del rapporto nel caso di comportamento concludente in tal senso del lavoratore;
h) individuazione di modalità organizzative e gestionali che consentano di svolgere esclusivamente in via telematica tutti gli adempimenti di carattere amministrativo connessi con la costituzione, la gestione e la cessazione del rapporto di lavoro;
i) revisione degli adempimenti in materia di libretto formativo del cittadino, in un’ottica di integrazione nell’ambito della dorsale informativa di cui all’articolo 4, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e della banca dati delle politiche attive e passive del lavoro di cui all’articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99;
l) promozione del principio di legalità e priorità delle politiche volte a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso in tutte le sue forme ai sensi delle risoluzioni del Parlamento europeo del 9 ottobre 2008 sul rafforzamento della lotta al lavoro sommerso (2008/2035(INI)) e del 14 gennaio 2014 sulle ispezioni sul lavoro efficaci come strategia per migliorare le condizioni di lavoro in Europa (2013/2112(INI)).
7. Allo scopo di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonché di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo e di rendere più efficiente l’attività ispettiva, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, di cui uno recante un testo organico semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi, in coerenza con la regolazione dell’Unione europea e le convenzioni internazionali:
(…)
i) razionalizzazione e semplificazione dell’attività ispettiva, attraverso misure di coordinamento ovvero attraverso l’istituzione, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, tramite l’integrazione in un’unica struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’INPS e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale.
(…)

Parliamo di una nuova delega correlata ad un recente decreto che è passato al Senato e attende di passare alla Camera. Di cosa stiamo parlando?
Cinzia Frascheri: Stiamo parlando di qualcosa che non ci aspettavamo. Perché quest’anno si ricordano i vent’anni dal 626. Dovrebbe essere un momento celebrativo. Di verifica di quello che è stato fatto, dei risultati che si sono ottenuti e di quello che ancora manca. E chiaramente non c’era l’idea di poter avere una delega che potenzialmente mettesse già le premesse di poter cambiare radicalmente il Decreto legislativo 81. Perché questa delega è una delega aperta che parla sì di semplificazione della materia di salute e sicurezza, ma – proprio perché così aperta – fa preoccupare che possa essere posta (…) in mano a mire che non siano quelle di andare a modificare o migliorare, ma a smantellare il sistema; come tante volte è successo con il decreto 106/2009, che è stato arginato, o il Decreto Fare che ha creato non pochi problemi sull’articolato del Decreto 81. E quindi questa delega, che appare ancora più aperta, ci preoccupa…

Delega che si incontra all’interno del Jobs Act. Come si sviluppa?
C.F.: È un articolo molto, molto breve. Scritto anche in maniera criptica. Non dice così in maniera aperta quale è l’obiettivo della delega aperta, ma prevede la possibilità assoluta di andare a modificare la normativa non più adeguata che, quindi, deve essere semplificata. Mette anche dei criteri su cui intervenire, per poter svolgere questo tipo di intervento, ma sono criteri molto generici… (…)

La semplificazione degli adempimenti burocratici è tuttavia una richiesta che arriva da molte parti…
C.F.: È vero. Però bisogna distinguere, e noi lo facciamo sempre, tra adempimenti documentali e burocrazia. Noi non siamo certo a sostegno della carta che non serve. Qui il problema non è più solo quello tra carta e non carta, burocrazia o documenti. Qui il problema sta nella chiarezza di cosa devi fare. Faccio un esempio: parliamo della classificazione del rischio medio, alto o basso per quanto riguarda le aziende. Ad oggi un’azienda si trova ad avere un elenco di codici ATECO per la formazione, un elenco dei codici ATECO per la formazione degli RSPP e un elenco per le procedure standardizzate. E adesso con il Decreto del Fare, già recepito come legge 98, c’è un ulteriore elenco relativo al “rischio basso”. (…) La semplificazione deve fare chiarezza, che non vuol dire smantellare le tutele, che non vuol dire togliere quelli che sono i documenti fondamentali (…).

Riguardo al convegno a cui deve partecipare quali sono le problematiche da risolvere in merito alla pariteticità?
C.F.: (…) Ad oggi ricordiamo che stiamo parlando della pariteticità buona. Avevamo parlato nelle interviste negli anni precedenti di enti paritetici farlocchi. Lo abbiamo ancora questo problema perché il decreto sul repertorio (repertorio degli organismi paritetici, ndr) non è ancora uscito. È il via di emanazione, ma non è ancora uscito e quindi c’è ancora questa jungla degli organismi paritetici. Quelli ad oggi che sono validi a livello nazionale sono nell’edilizia, nella piccola impresa, nell’artigianato e sono in certe realtà di settore come l’igiene-ambiente. La potenzialità di questi organismi paritetici è di andare a creare una rete di supporto alle imprese (…).

Termino ricordando, che è poi l’argomento della campagna europea che si svolgerà dal 2016 in poi (…), che nei prossimi anni dovremo gestire il problema della popolazione lavorativa che invecchia. Con il prolungamento dell’età lavorativa (…) avremo un problema enorme di gestione delle inidoneità. Inidoneità non necessariamente assolute, inidoneità permanenti e inidoneità temporanee. Avremo un problema enorme su questo aspetto…

> scarica il testo del maxiemendamento relativo al Jobs Act

Fonte: Punto Sicuro

Lascia un commento